RIMBORSI SPESE E RITENUTE D'ACCONTO

IN QUALI CASI IL RIMBORSO SPESE PERCEPITO DAL PROFESSIONISTA È ASSOGGETTATO A RITENUTA D'ACCONTO

Aggiornato al 31.05.2011

In quali casi il rimborso spese richiesto dal professionista al cliente deve essere assoggettato a ritenuta alla fonte?

Per rispondere a questa domanda occorre comprendere qual è il reddito imponibile IRPEF del professionista e in quali casi il rimborso spese entra a formare la base imponibile.

L’art.54 del TUIR stabilisce come principio generale che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.

Sempre lo stesso articolo prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

Normalmente, invece, le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di bevande e alimenti, sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.


In base a queste disposizioni possiamo distinguere i rimborsi spese esposti in fattura dal professionista in due distinte categorie:

  • spese sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente con fattura intestata al cliente. La spesa sostenuta non rappresenta un costo deducibile per il professionista e il rimborso spese addebitato in fattura al cliente non rappresenta un compenso per l’attività professionale. Tali somme in fattura non sono soggette a ritenuta d’acconto.


    Esempio: pagamenti di tasse, di diritti di cancelleria e visura, bolli, ecc..

  • spese sostenute in proprio dal professionista con fattura intestata al professionista stesso. La spesa sostenuta è deducibile secondo le regole fissate nel TUIR circa la determinazione del reddito di lavoro autonomo. Il rimborso addebitato al cliente in fattura è da considerarsi compenso per l’attività professionale e, dunque, va assoggettato a ritenuta d’acconto.


    Esempio: spese per trasferte, viaggi, rimborsi chilometrici, telefono, ecc..


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Un ruolo particolare assumono le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal professionista.

Questo tipo di spese trova giustificazione quanto il professionista riceve da un cliente un incarico che deve essere svolto fuori dalla sua normale sede di lavoro.

Se il rimborso della spesa viene eseguito con il criterio del pie’ di lista, cioè in base a delle note spese nominative, dettagliate, sottoscritte, e i documentati giustificativi sono cointestati al professionista e al cliente, la somma riaddebitata dal professionista al cliente in non viene assoggettata a ritenuta d’acconto.

Per contro la spesa sostenuta dal professionista è deducibile interamente senza le limitazioni previste normalmente, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, circa la deducibilità delle spese di vitto e alloggio.

 
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