PRESTAZIONI OCCASIONALI E RITENUTA D'ACCONTO
ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA D'ACCONTO DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI
Il lavoro autonomo può essere distinto in:
- lavoro autonomo svolto in maniera abituale;
- lavoro autonomo svolto occasionalmente.
Se la prestazione di lavoro occasionale è svolta nei confronti di imprese individuali, società ed enti di ogni tipo, professionisti o amministratori di condominio, i relativi compensi sono soggetti a ritenuta d’acconto.
Chi effettua la prestazione deve emettere una ricevuta per prestazione occasionale. Sulla ricevuta deve essere applica la marca da bollo da 2,00 euro se l’importo della ricevuta supera 77,47 euro.
La ritenuta da calcolare è pari al 20% dei compensi percepiti.
Esempio:
compenso concordato per prestazione occasionale: 3.000 euro.
Compenso per prestazione occasionale di... € 3.000
- Ritenuta d'acconto 20% (3.000 x 20%) = - € 600
Netto a pagare = € 2.400
Il cliente paga al lavoratore autonomo professionale, 2.400 euro e versa la ritenuta di 600 euro all’erario.
La ritenuta operata deve essere versata all’erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
Esempio:
pagamento della prestazione occasionale il 3 marzo.
Versamento della ritenuta d’acconto entro il 16 aprile.
La ritenuta deve essere versata all’erario con il modello F24 utilizzando il codice tributo 1040.
Tuttavia, se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute operate sui sui redditi di lavoro autonomo, anche occasionale, e sulle provvigioni non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. (art.9 D.Lgs. n.1 dell'07/01/2024).
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