RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
LA RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ABITUALE
Le ritenute sui redditi di lavoro autonomo sono disciplinate dall’art.25 del DPR 600/1973.
In particolare ci occuperemo in questo approfondimento delle ritenute operate sui redditi percepiti da coloro che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.
Tali redditi sono soggetti a ritenuta d’acconto se corrisposti:
- da società di capitali;
- da Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E.);
- da un ente pubblico o privato diverso dalle società che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- da società ed enti di qualsiasi tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice;
- da società di fatto e di armamento;
- da associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- da persone fisiche che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, un’ attività commerciale;
- da imprese agricole;
- da persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- da amministratori di condominiali anche per i compensi corrisposti a se stessi;
- dal curatore fallimentare e dal commissario liquidatore;
- dai trust.
Non operano la ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro autonomo i privati.
Il sostituto di imposta che corrisponde redditi di lavoro autonomo deve operare all’atto del pagamento del compenso una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF che nella maggior parte dei casi è pari al 20%.
Esempio:
compenso dovuto da un’impresa ad un consulente: 5.000 euro
Ritenuta d’acconto operata: 5.000 x 20% = 1.000 euro
Importo netto corrisposto al consulente: 5.000 – 1.000 = 4.000 euro
ALIQUOTA DA APPLICARE
Sui redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato, anche sotto forma di partecipazione agli utili, si applica la ritenuta d’acconto del 20%.
Se i medesimi redditi sono corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni svolte in Italia si applica la ritenuta d’imposta del 30%.
VERSAMENTO DELLE RITENUTE
I sostituti di imposta devono versare le ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
Esempio 1: compenso corrisposto al professionista dall’impresa in data 13/02.
Fattura emessa dal professionista in data 13/02.
Ritenuta d’acconto da versare all’erario entro il 16 marzo.
Se il termine di versamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Il versamento delle ritenute deve essere effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche.
Il codice tributo da utilizzare è il seguente:
1040 – compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale
Tale codice va usato sia in caso di compensi corrisposti a soggetti residenti che in caso di compensi corrisposti a soggetti stranieri.
ALTRI ADEMPIMENTI A CUI E’ TENUTO IL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Il sostituto di imposta deve:
- rilasciare al lavoratore autonomo la Certificazione Unica , che attesti i compensi corrisposti e le ritenute effettuate, entro il 31 marzo dell’anno successivo;
-
presentare il modello 770 contenente il riepilogo dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi e delle relative imposte.
Ritenute alla fonte
Ritenute alla fonte - redditi sui quali si applicano
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente
Le ritenute d’acconto in fattura
Rimborsi spese e ritenute d’acconto
Prestazioni occasionali e ritenute d’acconto
Ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo
Registrazione fattura professionista