CERTIFICAZIONE UNICA
UNA SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA
La Certificazione Unica (che a partire dal 2015 ha sostituito il CUD) deve essere presentata dal sostituto di imposta che ha corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute (art.7 DPR 600/1973), ovvero da coloro che hanno erogato:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo;
redditi diversi.
Inoltre essa va presentata per attestare l'applicazione della ritenuta da parte degli intermediari nel caso di contratti di locazione brevi.
La Certificazione Unica deve essere presentata annualmente all'Agenzia delle Entrate e ha valore anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS e dei premi dovuti all'INAIL.
La dichiarazione unica è valida anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse.
Copia della Certificazione Unica deve essere rilasciata, dal sostituto di imposta, al percettore del reddito soggetto a ritentua.
Limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali la Certificazione Unica deve essere rilasciata anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta.
CHI DEVE PREDISPORRE LA CERTIFICAZIONE UNICA
La Certificazione Unica deve essere predisposta dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno, oltre ai dati contributivi ed assicurativi.
La Certificazione Unica va, quindi, presentata:
dal datore di lavoro in caso di redditi di lavoro dipendente e in caso di redditi assimilati ed equiparati a quelli di lavoro dipendenti;
dal committente che ha corrisposto redditi di lavoro autonomo e/o provvigioni;
- da chi ha erogato redditi diversi;
- dagli intermediari (ad esempio gli agenti immobiliari), nel caso in cui abbiano applicato ritenute sulle locazioni brevi.
QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA E RILASCIATA LA CERTIFICAZIONE UNICA
La Certificazione Unica deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, in via telematica utilizzando il modello ordinario entro il 16 marzo.
Qualora la Certificazione Unica contenga esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, la sua presentazione può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ovvero entro il 31 ottobre.
La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello sintetico entro il 16 marzo.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro di lavoro, il dipendente può richiedere in qualsiasi momento il rilascio della Certificazione Unica e il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedervi entro 12 giorni dalla sua richiesta.
COME DEVE ESSERE RILASCIATA LA CERTIFICAZIONE UNICA
La Certificazione Unica può essere rilasciata al percettore del reddito:
- in forma cartacea;
- in formato elettronico a condizione che sia garantita al percettore del reddito la possibilità di entrare nella disponibilità dello stesso e di poterlo materializzare per i successivi adempimenti (R.M. 14/E/2006).