INDENNITA' DI CLIENTELA

IL PARERE DEI GIUDICI SULLA SUA DEDUCIBILITA'

Aggiornato al 03.10.2009

La deducibilità dell’ indennità di clientela è stata oggetto, nel corso del tempo, di pareri mutevoli e spesso discordanti sia da parte dell’Agenzia dell’Entrate che della Corte di Cassazione.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n.13506 dell’11 giugno 2009 afferma che gli accantonamenti effettuati dall’imprenditore al fine di corrispondere all’agente l’indennità suppletiva di clientela al momento della cessazione del rapporto di agenzia è deducibile.


IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Secondo l’agenzia delle entrate l’indennità suppletiva di clientela è deducibile solamente nel momento in cui essa viene pagata all’agente.

La tesi sostenuta si fonda sulla considerazione che l’art.105 del TUIR stabilisce che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio e che tale indennità spetta solo al verificarsi di talune condizioni la cui sussistenza non è verificabile durante il contratto di lavoro. Tale indennità è, infatti, aleatoria e il suo pagamento non è certo.

D’altra parte, gli accantonamenti deducibili sono solo quelli espressamente previsti dalla legge.

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Pertanto l’accantonamento effettuato per costituire un apposito fondo per il pagamento dell’indennità suppletiva di clientela agli agenti al momento della cessazione del rapporto di agenzia non sarebbe deducile.

Tale indennità è, invece, deducibile per cassa, al momento del pagamento della stessa.


IL PARERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Di parere contrario è la Corte di Cassazione nella sentenza n.13506/2009.

E’ vero sì che l’art.105 del TUIR stabilisce che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio, ma è altresì vero che:

  • tale disposizione si applica anche alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone per espressa previsione di legge;
  • e che l’art.1751 del Codice civile prevede attualmente che, in caso di cessazione del rapporto, all’agente debba essere corrisposta una indennità, senza distinguere più, come accadeva in passato tra indennità di scioglimento del contratto (obbligatoria in quanto prevista dal Codice civile) e indennità suppletiva di clientela (prevista solamente dai contratti collettivi e spettante solamente a determinate condizioni).

D’altra parte tutti gli accantonamenti a fondi rischi sono di carattere aleatorio e non per questo sono indeducibili.

 
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