DEDUCIBILITA' DELL'INDENNITA' SUPPLETIVA DI CLIENTELA

NUOVI ORIENTAMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Aggiornato al 16.01.2014

L’indennità suppletiva di clientela spetta all’agente nei seguenti casi:

  • risoluzione del contratto a tempo indeterminato per fatto non imputabile all’agente;
  • dimissioni dell’agente dovute alla sua invalidità permanente;
  • dimissioni dell’agente a causa del conseguimento della pensione di vecchiaia.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, in passato, che tale indennità fosse deducibile secondo il criterio di cassa, cioè solamente nell’esercizio in cui essa viene corrisposta all’agente (CM 42/E del 2007).

Con la recente CM 33/2013, l’Agenzia delle Entrate ha riconsiderato la propria posizione affermando che sono deducibili dal reddito di impresa gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela nella misura maturata nell’esercizio.

 
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