ACCANTONAMENTI PER ONERI A FRONTE DI BONIFICA
LORO CAPITALIZZAZIONE
La legge 388/2000, all’art.114 comma 3 prevede che gli accantonamenti per gli oneri a fronte di bonifica ai sensi dell’art.9 del Decreto del Ministero dell’ambiente n.471/1999 costituiscono un onere pluriennale che, ai fini civilistici, va ammortizzato in un periodo non superiore a 10 anni. Questi costi sono sostenuti dall’impresa per rimediare ad un comportamento omissivo precedente in materia di tutela dell’ambiente. Essi sono per natura costi di competenza di esercizi passati che la legge ha consentito di capitalizzare.
Il costo capitalizzato va iscritto in bilancio alla voce “ Altre immobilizzazioni immateriali”.
Fiscalmente tali costi non sono ammortizzabili.
Essi non sono capitalizzabili neppure secondo gli IAS.
Costi per acquisizione di commesse
Costi pre-operativi
Diritti reali di godimento su azioni
Oneri accessori su finanziamenti
Costi per il trasferimento e il riposizionamento dei cespiti
Altre immobilizzazioni immateriali
Fondi del passivo
Fondi rischi e fondi oneri