ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

COSA INDICARE IN QUESTA VOCE RESIDUALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Aggiornato al 05.12.2017

La voce “altre immobilizzazioni immateriali” rappresenta una posta residuale nella quale vanno inserite quelle immobilizzazioni immateriali che non possono essere collocate nelle altre voci a causa della loro natura.

Lo schema di bilancio previsto dall’art.2424 del Codice civile include tra le immobilizzazioni immateriali (B.I) la voce “altre” nella quale possono essere compresi, a titolo esemplificativo:


L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

In passato si potevano comprendere tra le altre immobilizzazioni immateriali anche gli oneri accessori su finanziamenti, cosa non più possibile a partire dai bilanci 2016. La modifica si è resa necessaria in quanto attualmente i crediti e i debiti di finanziamento non sono più valutati al criterio del presunto valore di realizzo o di estinzione, bensì al costo ammortizzato con la conseguente inclusione dei costi accessori e dei costi di transazione per la dilazione di pagamento nella determinazione del tasso di interesse effettivo.

Anche per le altre immobilizzazioni immateriali, avente una natura residuale rispetto alle altre categorie di immobilizzazioni, valgono le regole consuete secondo le quali un costo è capitalizzabile solamente se si prevede che esso possa produrre per l’impresa dei benefici nell’arco di più esercizi.

L’ammortamento dei costi iscrivibili tra le altre immobilizzazioni immateriali deve essere effettuato tenendo conto del periodo produttivo di utilità per l’impresa.

Al termine di ogni esercizio occorre verificare se permangano le condizioni per l’iscrizione di tali costi nell’attivo e in caso contrario occorre procedere ad una loro svalutazione.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net