INVESTIMENTI IMMOBILIARI

DEDUCIBILITA' DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO

Aggiornato al 15.09.2008

In merito ad immobili detenuti allo scopo di percepire canoni di locazione l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

  • nel caso in cui l’ immobile locato non è strumentale per natura, esso non può essere considerato strumentale e per tanto non possono essere dedotte le quote di ammortamento del bene e nessun altro componente negativo relativo allo stesso. In questa ipotesi l’immobile deve concorre alla formazione del reddito d’impresa in base alla rendita catastale;
  • nel caso in cui l’immobile locato è strumentale per natura, lo stesso dovrà essere ammortizzato. In questo caso devono essere applicati i coefficienti di ammortamento stabiliti per il settore di attività dell’impresa locatrice a prescindere dall’effettivo utilizzo dello stesso da parte del possessore o dalla sua eventuale locazione a terzi. La strumentalità per natura ha carattere oggettivo: di conseguenza gli immobili che hanno questa caratteristica sono da considerare comunque strumenti all’attività dell’impresa anche se si tratta di immobili non impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa. Pertanto, gli stessi, debbano essere ammortizzati con i coefficienti propri del possessore (R.M. 56/E del 09/04/2004).


 
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