FATTURA E IMPOSTA DI BOLLO

QUANDO IN FATTURA SI APPLICA L'IMPOSTA DI BOLLO

Aggiornato al 15.01.2024

REGOLA GENERALE

Le fatture, come pure le note, i conti e gli altri documenti di addebitamento o accreditamenteo di somme assoggettate ad IVA, sono esenti dall'imposta di bollo.

Affinché l'imposta di bollo non debba essere applicata è necessario che il documento riporti:

  • l'importo dell'IVA;
  • oppure la dicitura che esso è emesso in relazione al pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA.

MISURA DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo si applica sulle fatture che evidenziano importi non soggetti ad IVA superiori a 77,47 euro.

Se in fattura sono presenti, contemporaneamente, importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, l’imposta di bollo è dovuta se gli importi non soggetti ad IVA superano i 77,47 euro (RM 98/E del 3/07/2001).

La misura attuale dell’imposta di bollo è di 2 euro (prima del 26.06.2013 la misura dell’imposta di bollo era di 1,81 euro).


SOGGETTO SU CUI INCOMBE L'OBBLIGO

L'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture incombe sul soggetto che consegna o spedisce la fattura, quindi di norma sul cedente o sul prestatore (interpello 67/2020).


SERVIZI DI CONSEGNA DI ALIMENTI A DOMICILIO

Nel caso di società di food delivery che forniscono servizi di consegna di alimenti a domicilio, mettendo in contatto l'utente finale che ne faccia richiesta con corrieri autonomi ed indipendenti dalla società, i quali curano il ritiro e la consegna di quanto ordinato e che sono:

  • soggetti passivi IVA in regime forfettario tenuti ad emettere fattura nei confronti della società stessa;
  • oppure lavoratori autonomi occasionali tenuti ad emettere ricevuta non fiscale nei confronti della società stessa;

    la società si può accordare con i riders al fine di emettere essa stessa la fattura o la ricevuta non fiscale. In questi casi essa può assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale (interpello 324/2021).


L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

FATTISPECIE SOGGETTE AD IMPOSTA DI BOLLO

Non sempre, nei casi nei quali non viene esposta l’IVA in fattura, si applica l’imposta di bollo. Di seguito sintetizziamo le principali fattispecie soggette a tale tributo.

Operazione Bollo
Operazioni soggette ad IVA (art.2 DPR 633/72 c.1 e 2 - art.3 DPR 633/72 c.1 e 2) Non si applica l'imposta di bollo
Operazioni esenti (art.10 DPR 633/72) Si applica l'imposta di bollo
Esportazioni (art.8 DPR 633/72) Non sempre si applica l'imposta di bollo
Cessioni intracomunitarie (art.41 c.1 DL 331/93) Non sempre si applica l'imposta di bollo
Servizi internazionali (art.9 DPR 633/72) Non sempre si applica l'imposta di bollo
Operazioni assimilate alle esportazioni (art.8-bis DPR 633/72) Non sempre si applica l'imposta di bollo
Operazioni escluse (art.15 DPR 633/72) Si applica l'imposta di bollo
Operazioni fuori campo IVA (art.2 DPR 633/72 c.3 - art.3 DPR 633/72 c.4 - art.4 e art. 5 DPR 633/72) Si applica l'imposta di bollo
Operazioni effettuate da contribuenti forfettari Si applica l'imposta di bollo


 
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