VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

TERMINI ED ADEMPIMENTI

Aggiornato al 15.01.2024

PREMESSA

Le fatture, le note, i conti e i documenti che addebitano o accreditano somme soggette ad IVA sono esenti dall'imposta di bollo.

Affinché possa operare l'esenzione è necessario che il documento contenga l'importo dell'IVA.


IMPOSTA DI BOLLO

Le fatture dalle quali risultano importi non assoggettati ad IVA superiori a euro 74,47 devono essere assoggettate ad imposta di bollo. La misura dell'imposta di bollo è di 2 euro.

Nel caso in cui la fattura comprenda sia importi soggetti ad IVA che importi non soggetti ad IVA, l'imposta di bollo si applica qualora questi ultimi siano superiori a euro 77,47 (R.M. 98/E del 03/07/2001).


TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche deve essere versata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre nel caso del 1°, 3° e 4° trimestre, mentre per quanto concerne l'imposta di bollo relativa al 2° trimestre essa va versata entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Pertanto, le scadenze ordinarie per il versamento dell'imposta di bollo sono le seguenti:

Trimestre Scadenza
31 maggio
30 settembre
30 novembre
28 febbraio anno successivo (29 febbraio se bisestile)

Se la scadenza cade in un giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.


TEMPISTICHE DIFFERENZIATE DI VERSAMENTO

Nel caso in cui l'imposta di bollo per il primo trimestre è inferiore a 5.000 euro, essa può essere versata entro il termine per il versamento dell'imposta dovuta per il secondo trimestre.

Qualora la somma dell'imposta di bollo per il primo e il secondo trimestre è inferiore a 5.000 euro, tale somma può essere versata entro il termine per il versamento dell'imposta dovuta per il terzo trimestre.


INTEGRAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le fatture elettroniche emesse senza applicazione del bollo, che sescondo il Fisco andavano assoggettate a tale imposta, vengono integrate direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in suo possesso.

L'Agenzia delle Entrate, per ogni trimetre solare, predispone due elenchi distinti che vengono messi a disposizione del cedente o del prestatore nella sua area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Il primo elenco (elenco A) contiene tutti gli elementi identificativi delle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio assoggettate ad imposta di bollo. Tale elenco non è modificabile.

Il secondo elenco (elenco B) contiene tutti gli elementi identificativi delle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio non assoggettate ad imposta di bollo, ma che secondo il Fisco dovevano esserlo. Tale elenco è modificabile da parte del cedente o del prestatore.

Entrambi gli elenchi sono resi disponibili al cedente o prestatore, o al suo intermediario delegato, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.


MODIFICHE DELL'ELENCO B DA PARTE DEL CEDENTE/PRESTATORE

Il cedente o il prestatore, o un suo intermediario delegato, se ritiene che per una o più fatture inserite dall'Agenzia delle Entrate nell'elenco B non vi siano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, può indicarlo selezionando gli estremi delle stesse.

Inoltre egli può aggiungere gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ad imposta di bollo, ma che non sono presenti nè nell'elenco A, nè nell'elenco B.

Entrambe le modifiche possono essere effettuate:

  • entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento nel caso di primo, terzo e quarto trimestre;
  • entro il 10 settembre dell'anno di riferimento nel caso di secondo trimestre.

Qualora non vengano effettuato modifiche all'elenco B, si considera confermato l'elenco proposto dall'Agenzia delle Entrate.


COMUNICAZIONE AI CONTRIBUENTI

L'Agenzia delle Entrate comunica al cedente o prestatore l'ammontare dell'imposta dovuta entro:

  • il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, nel caso del primo, terzo e quarto trimestre;
  • il 20 settembre nel caso del terzo trimestre.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato:

  • mediante la funzione di addebito in c/c disponibile nel servizio web presente nel portale Fatture e Corrispettivi;
  • oppure mediante modello F24.

RICAPITOLANDO

Ricapitoliamo, nella tabella sottostante, quanto visto in precedenza.

Trimestre Messa a disposizione elenco A e B Termine ultimo per la modifica dell'elenco B Comunicazione dall'AdE dell'importo dovuto Scadenza versamento
15/04 30/04 15/05 31/05 se > € 5.000
30/09 ≤ € 5.000
15/07 10/09 20/09 30/09 se 1° e 2° trimestre > € 5.000
30/11 ≤ € 5.000
15/10 31/10 15/11 31/11
15/01 anno successivo 31/01 anno successivo 15/02 anno successivo 28/02 anno successivo
29/02 se bisestile


 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net