CONTRIBUENTI FORFETTARI ED IMPOSTA DI BOLLO

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE EMESSE DAI CONTRIBUENTI FORFETTARI

Aggiornato al 15.01.2024

PREMESSA

A partire dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti forfettari hanno l'obbligo di emettere fattura elettronica.

Le fatture sono normalmente esenti da imposta di bollo tuttavia, nel caso in cui esse espongono importi non soggetti ad IVA superiori a euro 77,47, su di esse deve essere applicata tale imposta.


FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAI CONTRIBUENTI FORFETTARI

Poiché le operazioni effettuate dai contribuenti in regime forfetario non prevedono l’applicazione dell’IVA, tutte le fatture emesse da costoro sono soggette ad imposta di bollo se superano l'importo di euro 77,47.

La misura del bollo è di 2 euro.

L’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, quindi a carico del cedente/prestatore. Tuttavia, l’art. 22 del D.P.R. 642/1972 prevede la solidarietà del debito relativo all’imposta di bollo in capo all’emittente la fattura ed al committente.

L'imposta di bollo deve essere assolta dal contribuente forfettario in modo virtuale.


L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

RIADDEBITO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Nel caso in cui il contribuente forfettario riaddebita al cliente il bollo esposto in fattura il suo importo è considerato un compenso e, di conseguenza esso entra a far parte dei ricavi o compensi rlevando così:

  • sia nel conteggio del reddito forfettario assoggetto ad imposta sostitutiva;
  • che conteggio del reddito soggetto al pagamento dei contributi.

 
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