CESSIONE DI CARBURANTI

LE REGOLE IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLE CESSIONI DI CARBURANTI

Aggiornato al 14.09.2018

Riportiamo, di seguito, le principali regole da applicarsi alla fatturazione elettronica delle cessioni di carburanti.


CESSIONI ASSOGGETTATE

Sono soggette a fatturazione elettronica le cessioni di:

  • benzina;
  • gasolio;

utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione.


CESSIONI ESCLUSE

Sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le cessioni di:
  • carburanti e gasolio destinati ad altri impieghi.

    Esempio: cessioni di benzina impiegati in gruppi elettrogeni, in utensili da giardinaggio, impianti di riscaldamento o usati per aeromobili ed imbarcazioni;

  • cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere usati da veicoli agricoli;
  • cessioni effettuate da contribuenti minimi e forfettari.


CESSIONI/PRESTAZIONI ASSOGGETTATE ED ESCLUSE

Se vengono effettuate, nello stesso momento o in momenti diversi, cessioni di benzina o gasolio soggetti ad emissione della fattura elettronica, e cessioni o servizi di altra tipologia non soggetti a fattura elettronica, l’eventuale fattura cumulativa rilasciata deve essere in formato elettronico.


Esempio: rifornimento di carburante del veicolo aziendale e contemporaneo lavaggio di esso.



SOGGETTI INTERESSATI

La fatturazione elettronica riguarda tutti i passaggi della filiera comprese le cessioni di carburante per autotrazione effettuate da impianti stradali di distribuzione.

Sono escluse da tale obbligo le cessioni effettuate nei confronti dei privati consumatori.


DECORRENZA

Cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione: 01.01.2019.

Tutte le altre cessioni di carburante limitatamente alle operazioni B2B: 01.07.2018.


CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica deve contenere i dati indicati negli artt.21 e 21-bis del DPR 633/72.

Non è necessario, che la fattura riporti gli estremi identificativi del veicolo (targa, modello, ecc.) oggetto di rifornimento che, invece, sono richiesti per la scheda carburante. E’ opportuno l’indicazione della targa del veicolo, che può essere fatta nel campo "Mezzo di Trasporto".

La mancata indicazione degli estremi identificativi del veicolo non fa venire meno il diritto alla detrazione dell’IVA e alla deduzione del costo.


FATTURAZIONE DIFFERITA

Le cessioni di carburante effettuate nel corso dello stesso mese e documentate mediante DdT possono essere riepilogate mediante emissione di un’unica fattura differita emessa, in formato elettronico, entro il 15 del mese successivo.

Anche i buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche degli impianti di rifornimento possono essere usati per documentare le cessioni di carburante effettuate nel corso del mese e consentire la fatturazione differita.

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SCHEDA CARBURANTE

L’obbligo di tenuta della scheda carburante è soppresso a partire dal 01.01.2019.

Per gli acquisti effettuati fino al 31.12.2018, se pagati mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria è possibile evitare la tenuta della scheda carburante.


DETRAIBILITÀ DELL'IVA E DEDUCIBILITÀ DEL COSTO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

L’IVA è detraibile e il costo è deducibile solamente se il pagamento è effettuato con mezzi tracciabili, fermo restando i limiti oggetti e soggettivi di detraibilità dell’IVA e deducibilità del costo.


I mezzi di pagamento tracciabili utilizzabili sono:

  • assegni bancari, postali e circolari;
  • vaglia cambiari e postali;
  • addebito diretto in c/c;
  • bonifici bancari e postali;
  • bollettini postali;
  • carta di credito, bancomat, carte prepagate emesse da banche, poste, intermediari finanziari;
  • carte di credito, bancomat, carte prepagate emesse da soggetti che non hanno l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria;
  • card, applicazioni per smartphone e dispositivi elettronici che consentono l’addebito diretto sul c/c o sulla carta di credito o attingono a una provvista precedentemente costituita presso il gestore di tali strumenti.

Ai fini IVA, anche per poter detrarre l’imposta relativa ai lubrificanti, è necessario impiegare dei mezzi di pagamento tracciabili.

Ai fini delle imposte sul reddito, l’uso dei mezzi di pagamento tracciabili è necessario solamente per poter dedurre il costo dei carburanti e non è richiesto per i lubrificanti.

Il pagamento è legittimo anche se effettuato da soggetto diverso dall’acquirente a condizione che possa essere ricondotto all’acquirente effettivo mediante una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili


AUTOCARRI E TRATTORI STRADALI

E’ necessario l’uso di strumenti tracciabili per l’acquisto di carburante ai fini della detraibilità della relativa IVA e della deducibilità del costo.


TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

I gestori degli impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, ovvero nei quali il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self service prepagato, sono tenuti a memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi delle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori all’Agenzia delle Entrate.

Sono esclusi dalla trasmissione telematica i corrispettivi per i quali viene emessa fattura elettronica.

La trasmissione deve essere fatta mensilmente, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

 
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