FATTURAZIONE ELETTRONICA

UNA SINTESI SULL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Aggiornato al 15.01.2024

Di seguito vengono sintetizzate le regole relative alla fatturazione elettronica previste dal Dlg.127/2015 e successive modificazioni.

Si ricorda che prima dell’intervento del legislatore del 2017, era già previsto l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.


AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

La norma si applica:

intercorse tra:

  • soggetti passivi residenti;
  • soggetti passivi stabiliti in Italia;
  • soggetti passivi identificati nel territorio dello Stato (soggetti non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato). Tali soggetti sono indicati tra coloro che hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica dalla L.205/2017 art.1, comma 909. Tuttavia la CM 13/2018 ha precisato che i soggetti meramente identificati non hanno l’obbligo di emissione della fattura elettronica a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.


SOGGETTI ESCLUSI

Non hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica i produttori agricoli in regime speciale IVA dell’agricoltura.

L'obbligo di emissione della fattura elettronica incombe anche sui soggetti in regime forfettario. Per tali soggetti l'obbligo di emissione di fattura elettronica è scattato il 1° luglio 2022 nel caso di fatturato, relativo al periodo d'imposta precedente, superiore a 25.000 euro. Mentre l'obbligo di emissione di fattura elettronica si è esteso a tutti i contribuenti forfettari, a prescindere dal fatturato, a partire dal 1° gennaio 2024.

Sempre a partire dal 1° gennaio 2024 devono emettere fattura elettronica anche tutte le associazioni sportive dilettantistiche in regime forfettario agevolato. Fino a tale data, per tali associazioni, era prevista un'esclusione qualora non avessero, nel periodo d’imposta precedente, incassato proventi superiori a 25.000 euro. Fino al 30 giugno 2022 tali associazioni erano tenute all'emissione della fattura elettronica solamente se nell'esercizio precedente avevano conseguito proventi per un importo superiore a 65.000 euro.


OPERAZIONI ESCLUSE

Non deve essere emessa fattura elettronica nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti (comunitari ed extracomunitari), non stabiliti e non identificati ai fini IVA in Italia.

Fino al 1° luglio 2022 erano escluse anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non residenti (comunitari ed extracomunitari), non stabiliti e non identificati ai fini IVA in Italia. Per queste operazioni era richiesta la compilazione dell'esterometro. Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2022 l'esterometro è stato soppresso e tali operazioni devono essere trasmesse al Sistema di Interscambio mediante fattura elettronica.


DECORRENZA DELL'OBBLIGO

L'obbligo decorre:

  • a partire dal 01.07.2018 per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nella filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con una Pubblica Amministrazione;
  • a partire dal 01.09.2018 per gli acquisti di beni da parte di viaggiatori extra-UE di importo complessivo superiore a 155 euro, al lordo di IVA, destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale comunitario;
  • a partire dal 01.01.2019 per le cessioni di benzina e gasolio destinate ad essere utilizzate come carburanti per motori per uso autotrazione.

    L’obbligo non sussiste in caso di cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori.

  • a partire dal 01.01.2025 per i medici e gli operatori sanitari che emettono fattura nei confronti dei pazienti e che sono obbligati all’invio telematico dei dati al Sistema Tessera Sanitaria Nazionale.

    Nel caso, invece, in cui costoro effettuino prestazioni nei confronti di soggetti diversi dal paziente (ad esempio nel confronti di una struttura sanitaria) sono tenuti all'emissione della fattura elettronica.


L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


SANZIONI

In caso di emissione di fatture con modalità diverse, la fattura si considera come non emessa e si applicano le sanzioni di cui all'art.6 del D.Lgs.471/1997 come di seguito indicato.


Cedente/Prestatore del servizio:

  • nel caso in cui la fattura è emessa con modalità diversa da quella elettronica si applica una sanzione fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato;
  • la sanzione è dovuta nella misura da 250 euro a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Cessionario/Committente:

  • nel caso in cui detragga l’IVA addebitatagli mediante una fattura non elettronica si applica una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta detratta;
  • la sanzione è dovuta nella misura minima di 250 euro;
  • il cessionario/committente può detrarre l’IVA, pur non avendo ricevuto la fattura elettronica, emettendo un’autofattura, che regolarizzi l’operazione di acquisto, mediante il SdI.


CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica è un:
  • file di tipo Xml;
  • su di esso è apposta la firma elettronica dell’emittente.

Al file deve essere attribuito un nome così composto:

  • primi due caratteri codice paese (esempio: IT);
  • 11 o 16 caratteri che rappresentano l’identificativo univoco del soggetto trasmittente (ovvero il codice fiscale);
  • massimo 5 caratteri alfanumerici che individuano il progressivo univoco del file.

Il documento deve contenere:

  • le informazioni richieste dall’art.21 del DPR 633/72 o dall’art.21-bis DPR 633/72 in caso di fattura semplificata;
  • le informazioni necessarie per l’invio al SdI come il codice destinatario.

Il documento può contenere altri dati facoltativi utili per la gestione contabile interna delle parti.

E’ ammessa la possibilità di emettere fattura differita elettronica.


TRASMISSIONE, RICEZIONE E CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Per la:

  • trasmissione;
  • ricezione;
  • conservazione digitale

è necessario utilizzare la piattaforma virtuale messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate sul proprio sito ( SdI = Sistema di Interscambio)


TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Per la trasmissione della fattura elettronica ci si può avvalere di intermediari.

La responsabilità rimane in capo al cedente/prestatore.

E’ ammessa la trasmissione al SdI di ogni singola fattura o di un lotto di fatture.

Una volta che il SdI ha ricevuto la fattura elettronica la trasmette all’acquirente o committente.

Le fatture emesse e ricevute tramite SdI sono disponibili nell’area riservata del fornitore e dell’acquirente fino al 31.12 dell’anno successivo a quello della loro ricezione da parte del SdI.


TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi:

  • effettuate da soggetti non stabiliti in Italia;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia

devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo:

  • a quello della data del documento emesso;
  • a quello della data di ricezione del documento di acquisto.

Sono esclusi dall’obbligo di trasmissione:

  • le operazioni accompagnate da bolletta doganale;
  • le operazioni documentate da emissione di fattura elettronica;
  • le operazioni documentate da ricezione di fattura elettronica.

Sanzioni applicabili in caso di:

  • omessa trasmissione dei dati;
  • trasmissione di dati incompleti;
  • trasmissione di dati inesatti;

pari a 2 euro per ciascuna fattura entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui la trasmissione dei dati è fatta entro i 15 giorni successivi alla scadenza.


SANZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI

E' prevista la riduzione di due anni dei termini di decadenza degli accertamenti per i soggetti che:

  • adottano la fatturazione elettronica;
  • garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti relativi ad operazioni di importo superiore a 500 euro.

Sono esclusi dal beneficio i commercianti al minuto e le attività assimilate, a meno che non abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

A partire dal 01.01.2019 viene abolito lo spesometro.

Per le imprese in contabilità semplificata l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:

  • gli elementi necessari per predisporre i prospetti di liquidazione periodica IVA;
  • una bozza della dichiarazione annuale IVA;
  • una bozza della dichiarazione dei redditi;
  • le bozze dei modelli F24 con gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.

Per coloro che si avvarranno di questi elementi cesserà l’obbligo di tenuta:



CONSUMATORI FINALI

I soggetti che documentano le operazioni compiute con emissione di ricevuta fiscale o scontrino fiscale non sono tenuti ad emettere fattura a meno che questa non venga richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Se la fattura è richiesta deve essere emessa fattura elettronica.

Le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Una copia della fattura elettronica, o in formato analogico, è messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

Il consumatore privato può rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.


 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net