IMPRESE CHE SVOLGONO UN'ATTIVITA' DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
QUALI SONO LE ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE PRESTAZIONE DI SERVIZI?
Il regime di contabilità semplificata è riservato alle imprese di dimensioni minori.
Esso è sempre precluso alle società di capitali, mentre rappresenta il regime naturale per imprese individuali e società di persone qualora non superino determinati volumi di ricavi, diversi a seconda del tipo di attività svolta.
Affinché imprese individuali e società di persone possano adottare il regime di
contabilità semplificata esse devono aver conseguito, nell’anno solare precedente, ricavi non superiori
a:
- 500.000 € se svolgono attività di prestazione di servizi;
- 700.000 € se svolgono altre attività.
Ma quali sono le attività che possono essere considerate prestazione di servizi? Esse sono stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze del 17/1/1992.
Riportiamo di seguito tale elenco.
PRESTAZIONE DI SERVIZI IN SENSO STRETTO
Attività verso corrispettivo dipendenti dai contratti:
- d'opera;
- d'appalto;
- di trasporto;
- di mandato;
- di spedizione;
- di agenzia;
- di mediazione;
- di deposito;
- e quelle dipendenti da obbligazioni di fare, non fare e permettere, quale ne sia la fonte.
Rientrano tra le prestazioni di servizi anche le prestazioni realtive a spedizione, agenzia, mediazione, deposito, e obbligazioni di fare, non fare e permettere quale ne sia la fonte, rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, anche nei rapporti tra mandante e mandatario;
ALTRE ATTIVITA’ CONSIDERATE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Se eseguite verso corrispettivo:
- le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili,
comprese:
- le concessioni in locazione, affitto, noleggio e simili ai soci, associati o partecipanti, effettuate da società di ogni tipo o da altri enti (pubblici e privati) compresi i consorzi, le organizzazioni o associazioni senza personalità giuridica;
- le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili, e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
- le cessioni, concessioni, licenze e simili relativi a diritti d’autore, invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili, e quelle relative a marchi e insegne, ai soci, associati o partecipati, effettuate da società di ogni tipo o da altri enti (pubblici o privati), compresi i consorzi, le organizzazioni o associazioni senza personalità giuridica;
- le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative a:
- disegni e opere dell’architettura;
- opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta;
- opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale.
- le prestazioni di mandato e mediazione relative a diritti d’autore, tranne quelle relative a:
- disegni e opere dell’architettura;
- opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta;
- opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
- le prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
- i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione,
anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni.
Non sono considerati prestiti di servizi i depositi di denaro presso aziende ed istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
- le somministrazioni di alimenti e bevande;
- le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto;
- i prestiti obbligazionari comprese le prestazioni di mandato e mediazione relativi ai prestiti obbligazionari;
- le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
- le cessioni di contratti che hanno per oggetto:
- il denaro o i crediti in denaro;
- le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda;
- i terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria.
Contabilità ordinaria
Contabilità semplificata
Passaggio alla contabilità ordinaria
Ricavi
Contabilità semplificata - registri obbligatori
Registro IVA acquisti semplificata
Registro IVA vendite semplificata
Contabilità semplificata - determinazione del reddito
Contabilità ordinaria e semplificata - differenze