CONTABILITA' SEMPLIFICATA: DETERMINAZIONE DEL REDDITO

LE REGOLE CHE LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA DEVONO APPLICARE NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Aggiornato al 26.01.2023

REGOLA GENERALE

Le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito secondo le regole stabilite dall’art. 66 del TUIR. La determinazione del reddito deve essere effettuata, in linea di massima, in base al principio di cassa1.

Quindi la regola generale è che il reddito soggetto a tassazione è dato da:


Ricavi e altri proventi percepiti nel periodo d’imposta
meno
Spese sostenute, nell’esercizio dell’attività d’impresa, nel periodo d’imposta .




RICAVI E ALTRI PROVENTI PERCEPITI NEL PERIODO D'IMPOSTA

Rientrano tra i ricavi e gli altri proventi percepiti nel periodo d'imposta:

  • i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (art.85 TUIR);
  • i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili esclusi quelli strumentali (art.85 TUIR);
  • i corrispettivi delle cessioni:
    • di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società;
    • di strumenti finanziari similari alle azioni, diversi da quelli a cui si applica l’esenzione di cui all’art.87 del TUIR;
    • di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa

    anche se non rientrano tra quelli al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (art.85 TUIR);

  • le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni elencati in precedenza (art.85 TUIR);
  • i contributi in denaro, o valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto (art.85 TUIR);
  • i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge (art.85 TUIR);
  • il valore normale dei beni elencati in precedenza, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art.85 TUIR);
  • i dividendi e gli interessi (art.89 TUIR).

E' bene precisare che il criterio di cassa si applica anche ai corrispettivi ricevuti a titolo di acconto nonchè ai versamenti effettuati a titolo di acconto.




VOCI DA PORTARE IN AUMENTO

La differenza tra i ricavi percepiti e i costi sostenuti va aumentata delle seguenti voci:

  • valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (art.57 TUIR);
  • redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (art.90, comma 1, TUIR);
  • plusvalenze patrimoniali (art.86 TUIR);
  • sopravvenienze attive (art.88 TUIR);



VOCI DA PORTARE IN DIMINUZIONE

La differenza tra ricavi percepiti e costi sostenuti va diminuita delle seguenti voci:


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CRITERIO MISTO CASSA-COMPETENZA

Si è detto che le imprese in contabilità semplifcta determinano il reddito in linea di massima seguendo il principio di cassa: questo perché in realtà il cirterio seguito è più precisamente un criterio misto cassa-competenza. Infatti, sebbene il criterio prevalente sia quello di cassa, esistono dei costi che sono deducibili per competenza. Essi sono:

  • l'ammortamento dei beni materiali (art.102 TUIR).

    Per i beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore la deducibilità è ammessa nella misura del 50% (art. 64, comma 2, TUIR).

    Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa (art.64, comma 2, TUIR).

  • l'ammortamento dei beni immateriali (art.103 TUIR);
  • le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti (art.101 TUIR);
  • gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente (art.105 TUIR).

Per ciò che concerne le spese relative a più esercizi (spese di impianto, costi di sviluppo e altri costi simili) (art.108 TUIR) il criterio di competenza è applicabile solamente nel caso in cui tali spese hanno natura pluriennale. In caso contrario le spese in questione sono deducibili interamente nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute (C.M.11/E/2017).




SPESE NON DEDUCIBILI

Non sono deducibili dal reddito delle imprese in contabilità semplificata:

  • le spese e gli altri componenti negativi relativi ad immobili patrimoniali (art.90, comma 2, TUIR);
  • gli accantonamenti diversi da quelli ai fondi per le indennità di fine rapporto e di previdenza del personale dipendente;
  • la remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione quando sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi, mentre nel caso di contratti di associazione in partecipazione con apporto di sole opere e servizi, la relativa remunerazione è deducibile secondo il criterio di competenza.



PASSAGGIO DALLA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA A QUELLA ORDINARIA E VICEVERSA

In caso di passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria e viceversa, per evitare salti o duplicazioni di imposizione, è previsto che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.


1Fino al 31/12/2016 il reddito di tali imprese veniva determinato applicando il principio di competenza. Per un esame delle regole precedenti si veda Contabilità semplificata - determinazione del reddito.

 
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