COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Aggiornato al 01.09.2017

I compensi corrisposti da una società ai propri amministratori trovano un diverso trattamento fiscale e previdenziale a seconda che:

  • l’amministratore non esercita un’altra attività professionale;
  • l’amministratore esercita un’altra attività professionale.


Nel primo caso, qualora l’amministratore non esercita un’altra attività professionale, il compenso:

  • è soggetto ad IRPEF per scaglioni di reddito;
  • non è soggetto ad IVA;
  • è soggetto al pagamento dell’INPS. I contributi sono dovuti sul reddito conseguito dall’amministratore.

Nel caso in cui l’amministratore esercita un’altra attività professionale, si possono avere tre situazioni diverse:

  • la prestazione rientra nell’oggetto proprio della professione (esempio l’amministratore è un dottore commercialista o un ragioniere professionista);
  • la professione esercitata dall’amministratore è oggettivamente connessa con l’attività dell’impresa (esempio: ingegneri edili che amministrano una società di ingegneria o un’impresa edile, periti agrari o dottori agronomi che amministrano un’azienda agraria o zootecnica, ecc..);
  • la prestazione non rientra nell’oggetto proprio della professione e la professione esercitata dall’amministratore non è oggettivamente connessa con l’attività dell’impresa.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Quando la prestazione rientra nell’oggetto proprio della professione, il compenso:

  • è soggetto a ritenuta d’acconto del 20%;
  • è soggetto ad IVA;
  • in fattura può essere addebitato il contributo previdenziale da versare alla cassa di categoria del 2%.

Quando la professione esercitata dall’amministratore è oggettivamente connessa con l’attività dell’impresa, il compenso:

  • è soggetto a ritenuta d’acconto del 20%;
  • è soggetto ad IVA;
  • in fattura può essere addebitato il contributo previdenziale da versare alla cassa di categoria del 2%.

Quando la prestazione non rientra nell’oggetto proprio della professione e la professione esercitata dall’amministratore non è oggettivamente connessa con l’attività dell’impresa, il compenso:

  • è soggetto ad IRPEF per scaglioni di reddito;
  • non è soggetto ad IVA;
  • è soggetto al pagamento dell’INPS.

Va inoltre precisato che gli amministratori devono essere iscritti anche all’ INAIL.

Il premio pagato all’INAIL viene determinato dall’ente stesso in base al massimale assunto per il calcolo delle rendite assicurative. Il premio è per 1/3 a carico dell’amministratore e per 2/3 a carico della società.

 
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