DEDUCIBILITA' DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

LE REGOLE CONTENUTE NEL TUIR CIRCA LA DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Aggiornato al 26.11.2011

L’art.95 del TUIR, comma 5, stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. Quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati a Conto economico.

La norma in questione introduce per i compensi agli amministratori una deroga rispetto al consueto principio di competenza impiegato nella determinazione del reddito d’impresa. Tali compensi, infatti, sono deducibili secondo il principio di cassa: quindi nell’esercizio di pagamento del compenso e non in quello di competenza.


Esempio 1:
compenso spettante agli amministratori per l’attività svolta nell’esercizio x: 1.000
Pagamento del compenso nell’esercizio x.

Nel Conto economico dell’impresa relativo all’esercizio x comparirà il costo per servizi di 1.000.

Tale costo sarà fiscalmente deducibile sempre nell’esercizio x.


Esempio 2:
compenso spettante agli amministratori per l’attività svolta nell’esercizio x: 1.000.
Pagamento del compenso nell’esercizio x+1.

Nel Conto economico dell’impresa relativo all’esercizio x comparirà il costo per servizi di 1.000.

Non essendo stato pagato tale compenso nell’esercizio x esso non sarà deducibile.

Nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno x si dovrà quindi apportare una rettifica in aumento di 1.000.

Nell’esercizio x+1 il compenso viene pagato.

Esso non comparirà nel Conto economico dell’esercizio x+1, ma sarà fiscalmente deducibile.

Nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno x+1 si dovrà quindi apportare una rettifica in diminuzione di 1.000.

Il principio di cassa da applicare è quello allargato. Ovvero i compensi relativi all’anno x si considerano pagati nell’anno x se corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno x+1.


Esempio:
compenso spettante agli amministratori che non svolgono attività professionale per l’esercizio x: 1.000.
Pagamento del compenso il 10 gennaio dell’anno x+1.

Fiscalmente il compenso si considera pagato nell’anno x ed è quindi deducibile in tale anno.

Il criterio di cassa allargato è stabilito all’art.51, comma 1, del TUIR nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro dipendente, infatti i redditi percepiti dagli amministratori sono di norma assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

Il criterio di cassa allargato, di conseguenza, non è applicabile per gli amministratori lavoratori autonomi che svolgono mansioni che rientrano nell’oggetto della propria professione o che esercitano una professione oggettivamente connessa con l’attività dell’impresa.

In questi casi si applica sì il criterio di cassa, ma non il criterio di cassa allargato.

Vediamo cosa accade se il compenso viene erogato sotto forma di partecipazione agli utili.

Il compenso corrisposto agli amministratori non verrà imputato a Conto economico poiché per la società non rappresenta un costo, bensì la destinazione di un utile.

Il compenso, tuttavia, è sempre deducibile fiscalmente. Anche in questo caso si applica il criterio di cassa allargato.

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Esempio:
compenso spettante agli amministratori, sotto forma di partecipazione agli utili, per l’attività svolta nell’esercizio x: 1.000.
Pagamento del compenso nell’esercizio x+1.


Il compenso non compare nel Conto economico trattandosi di una destinazione di utile.

Il compenso è deducibile nell’esercizio di pagamento x+1.

Nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno x+1 si dovrà quindi apportare una rettifica in diminuzione di 1.000.



Quindi in sintesi:


Deducibilità dei compensi agli amministratori

 
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