CONTRIBUENTI MINIMI

COSA CAMBIA DAL 2012

Aggiornato al 13.09.2011
Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità è stato attualmente sostituito dal regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015).

A partire dal 1 gennaio 2012, il regime dei contribuenti minimi, introdotto dalla finanziaria 2008, scomparirà lasciando il posto al nuovo regime regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.


Molti dei contribuenti che rientrano nel regime dei minimi non potranno rientrare nel nuovo regime agevolato, ad esempio:

  • coloro che hanno iniziato l’attività prima del 2008;
  • coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 2008, ma avendo esercitato un’altra attività imprenditoriale o di lavoro autonomo nel triennio precedente;
  • coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 2008 qualora essa rappresenti una mera prosecuzione di una precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Questi contribuenti non potranno più beneficiare, a partire dal 1° gennaio 2012 del vecchio regime dei contribuenti minimi, ma non potranno neppure accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.

Tuttavia per questi soggetti, ex-minimi, è prevista la possibilità di applicare un regime transitorio che prevede una serie di agevolazioni dal punto di vista contabile.

Tale regime transitorio potrà essere applicato fino a quando il contribuente sarà in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime dei minimi o fino a quando deciderà di optare per il regime ordinario o semplificato.

Vediamo quali sono le agevolazioni previste.

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Il contribuente minimo a partire dal 2012:

  • non dovrà tenere il registro IVA acquisti, vendite e corrispettivi, il libro giornale, il libro degli inventari, il libro mastro, il libro dei cespiti ammortizzabili;
  • non dovrà comunicare i dati in merito ai paradisi fiscali;
  • non dovrà effettuare le liquidazioni periodiche IVA e i versamenti. Quindi il versamento dell’IVA andrà effettuato annualmente;
  • non dovrà pagare l’IRAP e non dovrà presentare la relativa dichiarazione.

Tali soggetti dovranno:

  • emettere fattura con indicazione dell’ IVA. Le fatture vanno conservate, ma non vi è bisogno di registrarle nel registro IVA vendite;
  • numerare e conservare le fatture di acquisto che non vanno registrate nel registro IVA acquisti;
  • presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA;
  • pagare l’IRPEF e le addizionali;
  • applicare gli studi di settore.

 
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