CONTRIBUENTI MINIMI E DEDUCIBILITA' DELLE SPESE
I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL NUOVO REGIME INTRODOTTO DALLA FINANZIARIA 2008 - CIRCOLARE 7/E DEL 2008
AUTOVETTURE E TELEFONI
Nella determinazione del reddito dei contribuenti minimi, il costo dei beni per i quali il TUIR prevede una deducibilità limitata (autovetture, telefonici, ecc..) non trova applicazione. In questi casi, trattandosi di beni ad uso promiscuo, tali spese rileveranno, sempre, nella misura del 50 per cento del relativo corrispettivo. La stessa limitazione si applica anche ai canoni di leasing nell’ipotesi in cui i menzionati beni siano ad uso promiscuo ed acquisiti mediante un contratto di leasing finanziario.
SPESE DI MANUTENZIONE
L’ingresso nel regime dei minimi comporta l’applicazione del principio di cassa ai componenti positivi e negativi di reddito che rilevano ai fini della imputazione al periodo d’imposta al momento della loro percezione e del loro sostenimento. A tali contribuenti, dunque, non si applicano le disposizioni del TUIR che prevedono una specifica disciplina ai fini della determinazione del reddito (ad esempio rateizzazione delle plusvalenze, deduzioni in più periodi d’imposta sulla base di una ripartizione forfetaria).
Pertanto, le spese di manutenzione e riparazione sono deducibili nell’esercizio di sostenimento per l’intero importo effettivamente pagato.
COSTI INDEDUCIBILI O PARZIALMENTE DEDUCIBILI
Tenendo conto della particolarità del regime dei minimi che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito si ritiene che non possano trovare applicazione le norme del TUIR che prevedono una specifica limitazione nella deducibilità dei costi.
Le spese relative a beni ad uso promiscuo, nonché le spese relative a tutti i beni a deducibilità limitata (ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia) rileveranno nella misura del 50 per cento dell’importo corrisposto comprensivo dell’IVA per la quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione.
AUTOTRASPORTATORI - DEDUZIONE FORFETARIA SPESE NON DOCUMENTATE
La deduzione forfetaria per spese non documentate prevista per gli autotrasportatori (art. 66, comma 5, TUIR) non si applica nel caso di contribuenti minimi.
SPESE PER OMAGGI
Si ritiene che le spese per omaggi, vitto e alloggio potranno essere portate in deduzione per l’intero importo pagato semprechè la stretta inerenza delle stesse all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi. La deducibilità dei costi e delle spese sostenute ai fini della determinazione del reddito dei soggetti minimi, infatti, è comunque subordinata alla circostanza che gli stessi siano inerenti all’attività esercitata.
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