CONTRIBUENTI MINIMI E BENI STRUMENTALI

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL NUOVO REGIME INTRODOTTO DALLA FINANZIARIA 2008 - CIRCOLARE 7/E DEL 2008

Aggiornato al 11.02.2015
Il regime dei contribuenti minimi è stato sostituito dal regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

BENI STRUMENTALI

Tra i requisiti richiesti per poter accedere al regime dei contribuenti minimi vi è la necessità che il contribuente, nel triennio solare precedente, non abbia effettuato acquisti di beni strumentali anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.


DONAZIONE DI AZIENDA

Nell’ipotesi di donazione d’azienda con prosecuzione dell’attività in regime di continuità dei valori fiscali, il donatario continua a svolgere senza soluzione di continuità la stessa attività del donante. Pertanto, ai fini della verifica delle condizioni di accesso al regime dei contribuenti minimi, occorre fare riferimento agli acquisti effettuati dal donante nel triennio precedente a quello di entrata nel regime da parte del donatario.


AUTOVEICOLI E TELEFONI

I beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimano un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi. Quindi, ai fini della verifica dei requisiti di accesso al regime i beni strumentali ad uso promiscuo rilevano per il 50 per cento del costo sostenuto, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR.

Si presumono comunque ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102 (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia).

Inoltre tali beni rileveranno in misura parti al 50 per cento dei relativi corrispettivi, al netto dell’eventuale IVA indetraibile.


LOCAZIONE FINANZIARIA

Ai fini della determinazione del limite del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali le operazioni si considerano effettuate sulla base dei criteri previsti ai fini IVA, che con riferimento alle prestazioni di servizi fa riferimento al pagamento del corrispettivo.

Pertanto, in caso di utilizzo di un bene strumentale mediante un contratto di leasing, concorrerà l’importo dei canoni di leasing corrisposti nel triennio solare precedente.


ACQUISTO BENI STRUMENTALI DA PRIVATI

Al fine del calcolo dei 15.000 euro rilevano gli acquisti, i canoni di locazione o noleggio corrisposti eventualmente anche a soggetti non titolari di partita IVA dal contribuente per acquisire la disponibilità del bene.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


LIMITE DEI 15.000 EURO NEL CASO DI VENDITE DI BENI STRUMENTALI

Il valore dei beni strumentali cui occorre fare riferimento per il calcolo del limite dei 15.000 euro è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi all’acquisto dei beni medesimi. A tal fine non rileva, pertanto, l’eventuale cessione del bene strumentale.


LIMITE DEI 15.000 EURO NEL CASO DI COMODATO D’USO GRATUITO

I beni utilizzati dal contribuente minimo in comodato d’uso gratuito non possono essere considerati beni strumentali per la cui acquisizione è dovuto un corrispettivo. Pertanto di tali beni non si deve tenere conto nella determinazione del valore complessivo dei beni strumentali.


AVVIAMENTO

Il limite dei 15.000 euro va calcolato con riferimento ai beni strumentali. Di conseguenza si ritiene che non debbano considerarsi i costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali.


ACQUISTI PROVENIENTI DA STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Sono strutture così dette polifunzionali quelle che offrono, oltre all’affitto di un locale dove esercitare la professione, tutta una serie di altri servizi, quali quelli di segreteria. Spesso tali servizi vengono fatturati sotto una sola voce unitaria.

In questi casi, ai fine della verifica del limite dei 15.000 euro occorre discernere, secondo criteri oggettivi, i costi sostenuti per acquisire la disponibilità di beni strumentali, da quelli sostenuti per godere di servizi connessi allo svolgimento dell’attività.

Qualora fosse pattuito un corrispettivo unico al fine della verifica del requisito in esame occorrerà considerare l’intero costo sostenuto nel triennio precedente. In caso contrario, si dovrà tenere conto del solo costo sostenuto a titolo di locazione o di noleggio qualora dal contratto sia possibile una sua distinta quantificazione.


CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO DA UN SOLO PROFESSIONISTA

Nel caso in cui più professionisti si dividano un unico appartamento, ma il contratto di locazione e quelli relativi alle utenze siano stipulati da uno solo di essi, il quale riaddebita detti costi agli altri professionisti, al fine di verificare il rispetto del limite dei 15.000 euro occorre far riferimento al costo che risulta effettivamente sostenuto da ciascun soggetto.

Quindi, per il professionista che risulta intestatario del contratto di locazione rileverà il canone corrisposto al locatore al netto del canone riaddebitato ai professionisti subconduttori, mentre per i subconduttori, rileverà la quota corrisposta al sublocatore a titolo di riaddebito dei costi.


ATTIVITÀ INIZIATE DA MENO DI 3 ANNI

Nel caso di impresa la cui attività è iniziata da meno di 3 anni, il limite di 15.000 euro va riferito all’intero triennio precedente e non ragguagliato ad anno. Quindi, all’importo di 15.000 euro occorre far riferimento anche nel caso di attività iniziata da meno di tre anni.

 
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