ESTEROMETRO: LE PRINCIAPALI CARATTERISTICHE

UNA SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DEL NUOVO ADEMPIMENTO PREVISTO A PARTIRE DAL 2019

Aggiornato al 22.04.2022

L'esterometro, inteso come documento di sintesi delle operazioni trasfrontaliere effettuate nel periodo, è stato soppresso a partire dal 1° luglio 2022.
A partire da tale data le operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmesse telematicamente al Sistema di Interscambio mediante fattura elettronica.


Di seguito sintetizziamo le caratteristiche principali dell’esterometro, ovvero la comunicazione di dati delle operazioni transfrontaliere, adempimento previsto a partire dal 2019.



Norma di riferimento: art.1, commi 3-bis, Dlgs 127/2015.



Data di entrata in vigore dell’esterometro: 1° gennaio 2019.



Soggetti interessati:

  • soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato;
  • soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.


Soggetti esclusi dall’obbligo:




Operazioni che rientrano nell’esterometro:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (sia appartenenti all’Ue che extra-Ue);
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (sia appartenenti all’Ue che extra-Ue).



Operazioni escluse dall’esterometro:

  • operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale;
  • operazioni attive per le quali è stata emessa fattura elettronica. (Il Codice Destinatario da indicare in fattura è XXXXXXX. Inoltre occorre inviare la copia della fattura al cliente in forma tradizionale).

In entrambi i casi la predisposizione e l’invio dell’esterometro è facoltativa.



Documenti da includere nell’esterometro:

  • fatture emesse nei confronti di soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
  • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
  • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori Extra Ue.



Modalità di trasmissione dell’esterometro: telematica.



Formato del file da trasmettere: XML.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'



Termine per la trasmissione dell’esterometro: cadenza trimestre entro l’ultimo giorno del mese successivo:

  • a quello della data del documento per le operazioni attive;
  • a quello della data di ricezione del documento per le operazioni passive.

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione IVA.


Esempio.

  • Operazioni attive. Fattura emessa in data 20/01. Da indicare nella comunicazione del primo trimestre che andrà trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro la fine di aprile.
  • Operazioni passive. Fattura emessa in data 29/03. Ricevuta in data 05/04. Da indicare nella comunicazione del secondo trimestre che andrà trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese di luglio.

Nel 2019 la cadenza relativa all'invio dell'esteromentro era mensile anziché trimestrale.



Dati da indicare nell’esterometro:

  • dati identificativi del cedente/prestatore;
  • dati identificativi del cessionario/committente;
  • per i documenti ricevuti e le relative note di variazione: dati di registrazione;
  • data e numero del documento
  • base imponibile
  • aliquota IVA ed imposta o tipologia dell’operazione se non è prevista l’annotazione dell’imposta nel documento.



Soggetti identificati nel territorio dello Stato: le operazioni effettuate da soggetti residenti nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti non residenti ma identificati ai fini Iva in Italia devono essere comprovate:

  • o mediante emissione di fattura elettronica. In questo caso l'operazione non va inserita nell'esterometro;
  • oppure mediante fattura cartacea ed inserimento dell'operazione nell’esterometro.



Tax free shopping: per le cessioni di beni superiori a 155 euro fatte nei confronti di viaggiatori extra UE, destinati all’uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale UE, deve essere emessa fattura elettronica trasmessa mediante il sistema doganale Otello. Tale sistema rende automaticamente presente la fattura nel SdI. Le fatture in esame non devono essere comprese nell’esterometro.



Livigno e Campione d’Italia: le operazioni svolte con soggetti residenti o stabiliti in questi comuni sono operazioni transfrontaliere e devono essere incluse nell’esterometro.

L’obbligo non sussiste se l’operazione è comprovata da fattura elettronica che dovrà riportare nel campo Codice Destinatorio il valore 0000000, oltre a dover consegnare una copia tradizionale della fattura al cliente.



Sanzioni: in caso di omissione o di errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione può essere ridotta alla metà qualora la trasmissione venga effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net