BED AND BREAKFAST: REQUISITI

I REQUISITI CHE DEVE AVERE UN'ATTIVITÀ DI BED AND BREAKFAST

Aggiornato al 01.09.2019

L’espressione inglese bed and breakfast, traducibile letteralmente come letto e colazione, è usata per indicare delle strutture ricettive informali di alloggio e prima colazione caratterizzate da:

  • dimensioni molto più piccole rispetto agli alberghi;
  • un contesto familiare ed informale, più casalingo;
  • un maggior contatto tra il cliente e il contesto in cui alloggia;
  • prezzi più economici rispetto ad altre strutture.

La materia è regolata dalle leggi regionali che possono prevedere requisiti diversi. In fondo a questo approfondimento riportiamo un elenco delle leggi regionali che disciplinano la materia.


Normalmente l’attività dei bed and breakfast:

  • è un’attività saltuaria;
  • svolta da privati;
  • utilizzando una parte della abitazione di residenza del titolare;
  • ad organizzazione familiare.


ATTIVITA’ SALTUARIA

La maggior parte delle leggi regionali prevede che l’attività di bed and breakfast sia svolta in maniera saltuaria o stagionale.

La saltuarietà dell’attività è fondamentale per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.

Alcune leggi regionali si limitano a richiedere, in modo generico, il requisito della saltuarietà che consiste nel fatto che il servizio sia interrotto nel corso dell’anno. L’interruzione deve essere comunicata al Comune di ubicazione dell’attività.


Altre leggi regionali, invece, stabiliscono un periodo massimo di apertura nel corso dell’anno. Così, ad esempio:

  • in Piemonte, il periodo massimo di apertura è di 270 giorni divisi in un periodo minimo di apertura continua di 45 giorni e, per il resto, periodi di apertura di almeno 30 giorni ciascuno;
  • in Emilia Romagna, il periodo massimo di apertura è di 120 giorni nell’arco del periodo di disponibilità all’accoglienza oppure un massimo di 500 pernottamenti nell’arco dell’anno solare;
  • in Basilicata viene fissato un periodo minimo di 90 giorni e un periodo massimo di 270 giorni, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare;
  • in Umbria, invece, si fissa un periodo di inattività che deve essere di almeno 30-60 giorni nell’arco dell’anno.


ATTIVITA’ SVOLTA DA PRIVATI

L’attività di bed and breakfast, proprio perché è un’attività saltuaria e non abituale, non può essere considerata un’attività di impresa. Essa, quindi, viene svolta da privati che non devono, pertanto, aprire partita IVA.

Chiaramente, se l’attività non è occasionale, essa dovrà essere esercitata in forma di impresa e presupporrà il possesso della partita IVA.


UTILIZZO DELLA ABITAZIONE DEL TITOLARE

La maggior parte delle leggi regionali richiedono che gli ospiti condividano la struttura abitativa con la famiglia che gestisce l’attività. Sono previste, però, delle eccezioni:

  • così, ad esempio, in Abruzzo l’attività di bed and breakfast è consentita anche in unità immobiliari diverse dalla residenza;
  • mentre in Basilicata è consentita in unità immobiliari vicine a quelle del titolare;
  • nelle Marche l’attività è consentita anche in unità immobiliari che distano al massimo 200 metri dall’abitazione principale;
  • in Puglia e in Valle d’Aosta l’unità immobiliare non può distare più di 50 metri dall’abitazione del titolare.

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Le leggi regionali, inoltre, stabiliscono:

  • un numero massimo di stanze che nella maggior parte dei casi è fissato in 3 (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto), ma in alcune regioni arriva fino ad un massimo di 6 (Puglia e Toscana);
  • un numero massimo di posti letto che può variare da 6 (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna) fino a 20 (Sicilia).


ORGANIZZAZIONE FAMILIARE

L’attività dei bed & breakfast è resa ricorrendo ai familiari. E’ vietato ricorrere all’impiego di personale esterno. In caso contrario ci si troverebbe di fronte ad un’organizzazione di persone e di mezzi che configurerebbe un’attività imprenditoriale.

Altra norma da rispettare è che, agli ospiti, vengano forniti per la prima colazione solamente cibi confezionati. In alcune regioni è consentito solamente riscaldare le bevande.

In alcuni casi si privilegia la somministrazione di prodotti tipici locali anziché di quelli industriali.


LEGGI REGIONALI E ALTRE NORME

Riportiamo di seguito un elenco delle leggi regionali e di altre norme che regolamentano la materia:

  • Valle d’Aosta - L.11/96
  • Piemonte - L.20/2000
  • Liguria - L.2/2008 - L.3/2010
  • Lombardia - L.15/2007
  • Trentino Alto Adige
  • Veneto - L.33/2002
  • Friuli Venezia Giulia - L.2/2002 art.81
  • Emilia Romagna - L.16/2004 art. 13 - Dgr 2149/2004
  • Toscana - L.42/2000
  • Marche- L.9/2006
  • Umbria - L.18/2006
  • Lazio - L.13/2007 - L.16/2008
  • Abruzzo - L.78/2000
  • Molise - L.13/2002
  • Campania - L.5/2001
  • Puglia - L.17/2001
  • Basilicata - L.8/2008
  • Calabria - L.2/2003
  • Sicilia - L.32/2000
  • Sardegna - L.27/1998 - Dgr 1/6 del 2001
  • Provincia di Trento - L.7/2002 - Dpp 28-149/2003
  • Provincia di Bolzano - L.12/1995 - Dpp 32/1996.

 
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