VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

I CHIARIMENTI CONTENUTI NEL PRINCIPIO CONTABILE N.23

Aggiornato al 28.09.2015

I criteri di valutazione previsti dal Codice civile per i lavori in corso su ordinazione, all’art.2426, sono due:



CRITERIO DELLA COMMESSA COMPLETATA

Il criterio della commessa completata prevede la valutazione dei lavori in corso su ordinazione in base al costo sostenuto per la commessa.

Nel rispetto del criterio generale di valutazione delle rimanenze in base al criterio del minore tra il costo e il presumibile valore di realizzo, anche per i lavori in corso su ordinazione, si deve ritenere possibile la valutazione al costo sempre che esso sia minore rispetto al presumibile valore di realizzo.

I ricavi di commessa e l’utile di commessa sono riconosciuti al completamento della stessa, cioè quando le opere sono ultimate e consegnate e i servizi sono resi.

Per ricavi di commessa si intendono i corrispettivi complessivi pattuiti tra il committente e l’appaltatore per l’esecuzione o la fornitura dei beni o dei servizi previsti dal contratto.

I costi di commessa sono, invece, i costi attribuibili alla commessa che si stima di sostenere per l’esecuzione o la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.

Il risultato di commessa, detto anche margine di commessa, è la differenza tra i ricavi di commessa e i costi di commessa.

Tale metodo, se da una parte presenta il vantaggio di determinare il risultato della commessa in base a dati consuntivi, ha lo svantaggio di non riconoscere tale risultato in base allo stato di avanzamento dei lavori già eseguiti, con la conseguenza che si avranno andamenti irregolari dei risultati dei vari esercizi dato che non si tiene effettivamente conto dell’attività svolta dall’impresa che esegue il lavoro.


CRITERIO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO

Il criterio della percentuale di completamento prevede la valutazione dei lavori in corso su ordinazione in base ai corrispettivi contrattuali maturati. Questo criterio può essere applicato anche nel caso in cui ne risulti una valutazione superiore al costo.

Tale criterio di valutazione rispetta il principio di competenza economica dato che permette di rilevare i costi, i ricavi e il risultato di commessa negli esercizi in cui sono eseguiti i lavori.

Inoltre viene rispettato anche il principio della prudenza poiché, trattandosi di lavori eseguiti su ordinazione, esiste per l’impresa un diritto al ricavo dato che il committente si è impegnato a corrispondere il corrispettivo pattuito.


Proprio per questa ragione, l’uso di tale criterio, è ammissibile solamente a condizione che:

  • esista un contratto vincolante per le parti;
  • è attendibilmente stimabile il risultato della commessa.

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Questo criterio di valutazione permette di effettuare, meglio del precedente, una corretta contabilizzazione per competenza economica dato che il risultato della commessa viene riconosciuto con l’avanzamento dei lavori.


COME SCEGLIERE IL CRITERIO DA APPLICARE?

Nello scegliere il criterio da applicare l’OIC 23 suggerisce le seguenti regole:

  • per le commesse di durata inferiore all’anno possono essere usati entrambi i criteri di valutazione dato che l’uso del criterio della commessa completata non porta ad andamenti irregolari nei risultati dei vari esercizi nei quali si protrae la realizzazione del lavoro;
  • per i l avori in corso di ordinazione di durata ultrannuale bisogna:
    • applicare il criterio della percentuale di completamento se:
      • esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l’appaltatore;

      • il diritto al corrispettivo per la società che effettua i lavori matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti. Il corrispettivo può, ad esempio, considerarsi maturato quando il contratto garantisce alla società che effettua i lavori il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e ad un congruo margine nel caso di recesso del committente;

      • non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o a fattori esterni di entità tale da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni;

      • il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato.

        Nei contratti a corrispettivo predeterminato, cioè in quei contratti nei quali il prezzo contrattuale è predeterminato o sono predeterminati i prezzi delle singole voci di lavoro, il risultato della commessa può essere attendibilmente stimato quando:

        • i ricavi di commessa possono essere determinati con attendibilità;

        • è ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno incassati dall’appaltatore;

        • i costi di commessa necessari per completare i lavori e lo stato di avanzamento alla data di riferimento del bilancio possono essere determinati in modo attendibile;

        • i costi di commessa attribuibili al contratto possono essere identificati con chiarezza e determinati con attendibilità, cosicché i costi di commessa sostenuti possono essere comparati con le stime precedenti.

        Nei contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine, cioè in quei contratti nei quali il corrispettivo è basato sui costi sostenuti specificamente previsti in contratto, maggiorati di una percentuale a titolo di recupero generale, di altre spese non specificamente rimborsabili e si un importo a titolo di profitto, il risultato della commessa può essere attendibilmente stimato solo se:

        • i costi di commessa attribuibili al contratto, che siano o ne specificatamente rimborsabili, possono essere identificati con chiarezza e determinati con attendibilità;

        • è ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno incassati dall’appaltatore.


Il criterio di valutazione deve essere applicato in modo:

  • coerente;
  • costante per gruppi omogenei di commesse, come ad esempio per tipologie di beni o di servizi o in base alla durata della commessa.

Il criterio di valutazione dei lavori in corso sui ordinazione può essere modificato, secondo il criterio generale previsto dall’art.2423-bis, ovvero solamente in casi eccezionali.

Se, da un esercizio all’altro, viene modificato tale criterio occorre indicare nella Nota integrativa le ragioni del cambiamento e gli effetti sull’utile dell’esercizio e sulla situazione patrimoniale e finanziaria che ne derivano.

Stesse informazioni vanno fornite in Nota integrativa nel caso in cui viene modificata, da un esercizio all’altro la metodologia utilizzata per stimare lo stato di avanzamento dei lavori per la stessa tipologia di commesse.

 
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