LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

LE NORME DEL CODICE CIVILE IN MERITO AI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Aggiornato al 28.09.2015

L’art.2424 del Codice civile, che stabilisce il contenuto dello Stato Patrimoniale, prevede l’indicazione tra le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione.

La loro esposizione in bilancio è la seguente:


STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - RIMANENZE
3) lavori in corso su ordinazione.


In questa voce vengono indicati dei beni in lavorazione al termine dell’esercizio che sono prodotti in quanto già ordinati da un cliente: si potrà trattare di beni prodotti in base a commessa o in seguito all’aggiudicazione di una gara di appalto.

Proprio per questa ragione, il legislatore ha voluto tenere questi beni separati dagli altri prodotti in corso di lavorazione al termine dell’esercizio che sono indicati alla voce 2 delle rimanenze (prodotti in corso di lavorazione e semilavorati).

Infatti, per i lavori in corso su ordinazione la vendita è certa essendovi già un ordine, cosa che non avviene per i beni prodotti per il magazzino. Inoltre, per i lavori già ordinati dai clienti, il prezzo praticato è noto in quanto è stato già pattuito, e ciò ha inevitabili conseguenze sui criteri di valutazione applicabili.

Infatti, se per i prodotti in corso di lavorazione al termine dell’esercizio il criterio generale di valutazione è quello del costo, e si applica il criterio del presumibile valore di realizzo solamente nel caso in cui esso è inferiore rispetto al costo, per i lavori in corso su ordinazione il legislatore ha previsto la possibilità di valutazione in base ai corrispettivi maturati con ragionevole certezza (art..2426 Codice civile).

Ovvero:


Valutazione dei lavori in corso su ordinazione

Di conseguenza, per i lavori in corso su ordinazione si potrà effettuare:

  • la valutazione al costo;

oppure

  • la valutazione in base ai corrispettivi ragionevolmente maturati anche se essa dovesse risultare superiore rispetto alla valutazione al costo. Ciò proprio perché, essendo beni già ordinati non c’è bisogno di quell’atteggiamento prudenziale che richiede di non tenere conto del presunto valore di realizzo se esso è superiore al costo.

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Secondo una parte rilevante della dottrina la valutazione al criterio dei corrispettivi ragionevolmente maturati è obbligatoria se esistono le condizioni per applicarlo, cioè nei casi in cui l’azienda è in grado di determinare i costi e i ricavi di commessa e vi è una ragionevole certezza di maturazione dei ricavi.

Di conseguenza la scelta di effettuare una valutazione in base ad un criterio o all’altro sarebbe legata esclusivamente alla valutazione circa la capacità dell’azienda di stimare in modo ragionevole la percentuale di completamento e i ricavi di commessa.

Tuttavia l’uso dell’espressione "possono essere iscritti in base ai corrispettivi contrattuali maturati" fa ritenere che il legislatore abbia voluto lasciare al redattore di bilancio la possibilità di scelta tra i due criteri alternativi.


Va poi sottolineato che la norma parla di corrispettivi maturati con ragionevole certezza e ciò impone di tenere conto:

  • di eventuali dubbi sulla percentuale di maturazione del corrispettivo;
  • delle prevedibili contestazioni del committente.

 
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