ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

SINTESI DELLA PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Aggiornato al 01.09.2017

Riportiamo di seguito una sintesi delle principali caratteristiche del contratto di associazione in partecipazione.


DEFINIZIONE ART.2549 C.C.

Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.


PARTI DEL CONTRATTO

  • Associante:
    • impresa commerciale o agricola;
    • impresa individuale o società.

  • Associato:
    • persona fisica non imprenditore, imprenditore individuale o società.



APPORTO DELL'ASSOCIATO

  • Associato persona fisica:
    • Capitali.

  • Associato persona giuridica:
    • Capitali;
    • Lavoro;
    • Misto: capitali e lavoro.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


FORMA DEL CONTRATTO

Scritta a pena di nullità se l’apporto è costituito da:
  • beni immobili;
  • diritti reali su beni immobili;
  • godimento di beni immobili o di diritti reali immobiliari a tempo indeterminato o per più di 9 anni.

Negli altri casi non è richiesta alcuna forma. La forma scritta è preferibile a fini fiscali e per ragioni probatorie.


OBBLIGHI DELLE PARTI

  • Associato:
    • obbligo dell’apporto;

  • Associante:
    • obbligo di far partecipare agli utili l’associato e di predisporre il rendiconto.


PARTECIPAZIONE AGLI UTILI / PERDITE DELL'ASSOCIATO

L’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, salvo patto contrario.

Le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.

 
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