CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Aggiornato al 01.09.2017

L’associazione in partecipazione è un contratto mediante il quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

L’associante può essere un’impresa individuale o una società. Tuttavia la legge non richiede che l’associante eserciti un’attività commerciale, pertanto egli potrà essere anche un imprenditore agricolo.

L’associato potrà essere sia un persona fisica non imprenditore, ma potrà essere anche un’impresa individuale o una società. Anche per l’associato, nel caso in cui egli sia un imprenditore, vale la regola che potrà trattarsi di un imprenditore commerciale o di un imprenditore agricolo.

Viene, invece, normalmente esclusa dalla giurisprudenza la possibilità di stipulare contratti di associazione in partecipazione tra professionisti anche se ciò accade a volte nella pratica.


Con la stipula del contratto:

  • l’associato assume l’ obbligo di effettuare l’ apporto stabilito che, per le persone fisiche può essere esclusivamente di capitale, mentre per le persone giuridiche potrebbe essere, oltre che un apporto di capitale, anche un apporto di lavoro o entrambi;
  • l’associante assume l’ obbligo di far partecipare l’associato agli utili conseguiti dall’impresa nel suo complesso o con riferimento ad uno o più affari.

L’associante rimane l’unico ad avere la gestione dell’impresa o dell’affare. L’associato non può porre alcun veto, quindi, sulle attività e sulle iniziative intraprese dall’associante. Tuttavia il contratto può attribuire all’associato il diritto di esercitare un controllo sull’impresa o sugli affari oggetto del contratto di associazione potendo, ad esempio, prevedere in alcuni casi il consenso dell’associato o che in alcune ipotesi l’associato possa agire nei confronti dei terzi con un mandato di rappresentanza o che possa consultare i documenti amministrativi relativi all’impresa o all’affare.

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Il consenso dell’associato è sempre obbligatorio per poter stipulare altri contratti di associazione in partecipazione per la medesima impresa o per il medesimo affare.

L’associato ha diritto al rendiconto dell’affare quando esso è compiuto o, se l’affare si protrae per più di un anno, ad un rendiconto annuale. Il rendiconto deve essere fornito all’associato nei modi stabiliti dalle parti, tuttavia in assenza di una specifica previsione in contratto è sufficiente che il rendiconto venga messo a disposizione dell’associato presso la sede dell’impresa dell’associante o presso lo studio di un professionista designato.

Al termine del contratto di associazione in partecipazione, che può essere sia a tempo determinato che indeterminato, qualora l’apporto sia un apporto di capitali o misto, l’associante dovrà restituire all’associato i beni apportati.

 
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