IMPRENDITORE AGRICOLO
LA NOZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO
La nozione di imprenditore agricolo è contenuta nell'art.2135 del Codice civile.
Secondo tale articolo la distinzione tra impresa agricola e impresa commerciale va fatta sulla base dell'attività esercitata. Pertanto,
sono da considerarsi imprenditori agricoli coloro che esercitano le attività di:
- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse alle precedenti;
La norma in esame distingue le attività agricole in due categorie:
- le attività essenzialmente agricole;
- le attività connesse con quelle agricole.
Le attività essenzialmente agricole comprendono la coltivazizone del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali. Si tratta, cioè, di quelle attività
che tradizionalmente rientrano nell'esercizio dell'agricoltura.
Sempre l'art.2135 del Codice civile, al 2° comma, precisa che per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla
cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano
o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci o salmastre o marine.
Mentre in passato si considerava agricola l'attività che sfruttava la produttività naturale della terra, oggi sempre più spesso l'agricoltura
utilizza tecniche che non sono completamente legate allo sfruttamento del suolo e dei suoi prodotti: si pensi, ad esempio, al massiccio impiego dei fertilizzzanti
chimici, alle idrocolture, all'uso di mangimi che favoriscono un rapido aumento del peso degli animali.
Per questa ragione, l'attuale formulazione dell'art.2135 del Codice civile, ricomprende tra le attività agricole tutte le attività
basate sullo svolgimento di un intero ciclo biologico o di una fase essenziale di esso. In questo modo vengono ricomprese
tra le attività agricole anche attività che, tradizionalmente, non sarebbero considerate tali come l'apicoltura, l'allevamento dei maiali per l'ingrasso,
le coltivazioni di ortaggi al chiuso o le attività di allevamento del bestiame svolte fuori dal fondo. In altre parole, la produzione di specie vegetali ed animali è ricompresa tra le attività agricole anche se effettuata
con tecniche che non sono completamente legate allo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti, come pure sono considerate attività agricole quelle nelle quali
le piante o gli animali sono acquistate da terzi, a condizione che l'impresa effettui un ciclo biologico completo o una fase essenziale dello stesso.
Per contro, non possono considerarsi attività agricole quelle di semplice raccolta e commercializzazione di frutti naturali, anche se effettuate in maniera organizzata, dato che manca la cura del ciclo biologico.
Veniamo ora alle attività connesse a quelle agricole.
Il 3° comma dell'art.2135, precisa che sono attività connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di ricezione ed ospitalità come definiti dalla legge.
In altre parole si tratta di attività che, di per sè, sono da ricomprendere tra quelle commerciali o industriali, ma che vengono considerate agricole in quanto collegate ad un'attività agricola principale. Pertanto, il primo requisisto richiesto affinché tali attività siano considerate agricole è che esse siano esercitate dal medesimo imprenditore agricolo.
Tra le attività connesse si comprendono tre gruppi di attività:
- le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti.
Tali attività sono considerate connesse:
- sia nel caso in cui abbiano per oggetto prodotti ottenuti esclusivamente dal fondo o dal bosco o dall'allevamento degli animali;
- sia nel caso in cui abbiano per oggetto anche prodotti acquistati da terzi a condizione che i prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento siano prevalenti rispetto a quelli acquistati.
Rientrano, ad esempio, in questo contesto l'attività di produzione di formaggi svolta dall'allevatore di bovini o l'attività di produzione di vino da parte del viticultore, sempre che sia rispettato il requisito della prevalenza dei prodotti ottenuti dall'attività agricola rispetto ad eventuali prodotti acquistati da terzi;
- le attività dirette alla fornitura di beni o servizi normalmente impiegati nell'attività agricola esercitata.
Si noti che la fornitura di tali beni o servizi deve essere effettuata mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda, il che significa che possono essere utilizzati anche beni o servizi di terzi purché questi non siano prevalenti rispetto a quelli
aziendali.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, le attività di aratura e trebbiatura per conto terzi.
C'è da chiedersi quando un bene o un servizio si possa considerare normalemente impiegato nell'esercizio dell'attività agricola.
Possiamo affermare che questo requisito sussiste quando il bene o il servizio viene impiegato in via continuativa e sistematica nell'attività agricola principale, mentre un impiego occasionale e sporadico non potrà far considerare il bene o il servizio come normalmente impiegato nell'attività agricola.Se l'attività di fornitura di beni o servizi da parte dell'imprenditore agricolo, assume dimensioni, organizzazione di capitali e risorse umane, tali da costituire l'attività principale dell'imprenditore, essa non potrà essere considerata agricola, ma si dovrà qualificare come commerciale. Allo stesso modo, se le attrezzature agricole sono impiegate prevalentemente nell'attività connessa rispetto a quella agricola, l'attività non potrà essere considerata agricola;
- le attività di valorizzazione e manutenzione del territorio e le attività di agriturismo quando sono esercitate dall'imprenditore agricolo.
I requisiti che le attività di agriturismo, intraprese dall'imprenditore agricolo, debbono avere per essere ricomprese tra le attività agricole dipendono dalle leggi regionali.
Regime speciale agricoltura
Cessione di prodotti agricoli ed ittici
Esempi di applicazione del regime speciale agricoltura
Imprese agricole miste
Regime di esonero in agricoltura
Regime ordinario agricoltura
Rettifica detrazione IVA nel settore agricolo
Attività agricole connesse: IVA