IL REGIME DI ESONERO IN AGRICOLTURA

LE CARATTERISTICHE DEL REGIME DI ESONERO IN AGRICOLTURA

Aggiornato al 13.12.2019

Il regime di esonero nel settore agricolo è un regime applicabile dai produttori agricoli di piccolissime dimensioni i quali sono esonerati dall'obbligo di versamento dell'IVA e di tenuta della contabilità.


SOGGETTI AMMESSI AL REGIME DI ESONERO

Il regime si applica ai produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.

Nel caso di imprese di nuova costituzione il regime di esonero è applicabile qualora l'impresa preveda di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.

Tale volume d'affari deve essere costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli ed ittici indicati nella prima parte della Tabella A allegata al DPR 633/72.


Esempi:

  • produttore agricolo con volume d'affari nell'anno solare precedente pari a 6.000 euro, di cui 5.000 euro derivanti dalla cessione di prodotti agricoli di cui alla prima parte della Tabella A. Il produttore può applicare il regime di esonero poiché non è stato superato il limite di 7.000 euro e dato che, più dei 2/3 di tali cessioni sono rappresentati da prodotti agricoli ed ittici. Infatti i 2/3 di 6.000 euro sono pari a 4.000 euro, mentre le cessioni di prodotti agricoli del nostro produttore ammontano a 5.000 euro;
  • produttore agricolo con volume d'affari nell'anno solare precedente pari a 6.000 euro, di cui 3.000 euro derivanti dalla cessione di prodotti agricoli ed ittici di cui alla prima parte della Tabella A. Il produttore non può applicare il regime di esonero in quanto, anche se non è stato superato il limite di 7.000 euro, le cessioni di prodotti agricoli ed ittici sono inferiori ai 2/3 delle cessioni complessive (2/3 x 6.000 = 4.000 e 3.000 euro < 4.000 euro);
  • produttore agricolo con volume d'affari nell'anno solare precedente pari a 8.000 euro. Il produttore non può applicare il regime di esonero poiché il limite di 7.000 euro è statao superato. In questo caso non ha nessuna importanza conoscere quanta parte di tale volume d'affari è rappresentato dalla cessione di prodotti agricoli ed ittici di cui alla I parte della Tabella A.

Possono essere assoggettati al regime di esonero anche i produttori agricoli con volume d'affari pari a zero.


CARATTERISTICHE DEL REGIME DI ESONERO

Gli agricoltori che adottano il regime di esonero sono esonerati dall'obbligo:


Tali soggetti sono obbligati:

  • a chiedere il numero di partita IVA;
  • numerare e conservare le fatture di acquisto, le bollette doganali inerenti le importazioni e le autofatture emesse dai clienti.


ADEMPIMENTI A CARICO DEI COMMITTENTI E DEI CESSIONARI

Coloro che effettuano acquisti, nell'esercizio dell'impresa, dai produttori agricoli esonerati devono emettere autofattura.

L'autofattura deve essere emessa al momento della consegna dei beni o, se anteriore, al momento del pagamento del corrispettivo o dell’acconto.

L'IVA da indicare nell'autofattura si ottiene applicando le percentuali di compensazione: quindi non va applicata l'aliquota ordinaria.


Esempio:
l'impresa Alfa Srl acquista da un produttore agricolo in regime di esonero, del basilico fresco per uso alimentare per un importo di 50 euro.
L'aliquota ordinaria è del 5%, mentre la percentuale di compensazione è del 4%.
L'IVA da applicare nell'autofattura è quella del 4%. Pertanto si avrà:


Imponile € 50 x 4% = IVA € 2 euro.


Dato che il produttore agricolo in regime di esonero non deve effettuare il versamento dell'IVA, l'imposta indicata nell'autofattura viene da lui incassata e trattenuta a titolo di detrazione forfetizzata dell’IVA pagata sugli acquisti.

L'acquirente deve annotare l'autofattura emessa, distintamente, nel registro IVA acquisti e può detrarre l'IVA versata al produttore agricolo.

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CESSAZIONE DEL REGIME DI ESONERO

Il regime di esonero cessa a partire dall'anno solare successivo a quello nel quale il limite di 7.000 euro viene superato, a condizione che non sia superato il limite di un 1/3 delle cessioni di beni diversi da quelli agricoli ed ittici.


Esempio:
il produttore agricolo supera il limite di 7.000 euro nel corso dell'anno x, nel corso del quale non ha effettuato nessuna cessione di prodotti diversi da quelli agricoli ed ittici. Il regime di esonero cessa a partire dall'anno x+1.


Se, invece, nel corso di un anno le cessioni di prodotti non agricoli supera il limite di 1/3, il regime di esonero cessa nel corso dello stesso anno ed esattamente dal momento in cui viene effettuata l'operzione che comporta il superamente di tale limite.


Esempio:
il produttore agricolo nel corso dell'anno x cede prodotti diversi da quelli agricoli ed ittici per un ammontare superiore ad 1/3 del totale delle cessioni effettuate. Il regime di esonero cessa già dall'anno x.


Nel determinare se le operazioni diverse da quelle agricole superano, nel corso dell’anno, l’ammontare di 1/3 rapportato al totale delle operazioni complessivamente effettuate, occore comprendere tra queste ultime anche le cessioni di beni ammortizzabili.
Al fine di quantificare il rapporto di 1/3 occorre prendere in considerazione anche le cessioni di beni strumentali (CM 328/1997).


Esempio:
Cessione di prodotti agricoli: € 4.000.
Cessione di bene ammortizzabile: € 9.000.
Volume d’affari: € 13.000.
Meno cessione di bene ammortizzabile: € 9.000.
Volume d’affari: € 4.000.
La cessione del bene ammortizzabile è superiore ad 1/3.

Al superamento del limite di un terzo:

  • l'IVA sulle cessioni continua a venire applicata in base alle percentuali di compensazione;
  • le cessioni devono continuare ad essere autofatturate dagli acquirenti;
  • a fine anno, se viene confermato il superamento del limite di 1/3, il regime di esonero cessa con la conseguenza che, entro la data di presentazione della dichiarazione:
    • le autofatture ricevute relative alle cessioni di prodotti agricoli dovranno essere registrate con un'annotazione riepilogativa sul registro IVA vendite distintamente in base alle percentuali di compensazione applicate;
    • le autofatture ricevute relative alle cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli dovranno essere registrate con un'annotazione riepilogativa, separata dalla precedente, sul registro IVA vendite distintamente in base alle percentuali di compensazione applicate;
    • le cessioni di prodotti agricoli e non effettuate nel corso dell'anno nei confronti di privati consumatori devono essere registrate con un'annotazione riepilogativa sul registro dei corrispettivi distitamente per secondo l'aliquota applicabile;
    • le fatture di acquisto e le bolle doganali ricevute per l'acquisto e l'importazione di beni e servizi esclusivamente utilizzati per l'effettuazione di operazioni diverse devono essere registrati con un'annotazione riepilogativa sul registro IVA acquisti;
    • di dovràprovvedere a liquidare e versare l'IVA annuale eventualmente dovuta relativamente alle operazioni non agricole detraendo dall’IVA relativa alle cessioni dei prodotti diversi e delle prestazioni di servizi quella sugli acquisti utilizzati in modo esclusivo per la loro effettuazione.


RINUNCIA ALL'ESONERO

Gli agricoltori che presentano i requisiti per accedere al regime di esonero possono rinunciarvi. In questo caso essi vengono ammessi automaticamente al regime speciale IVA a meno che non optino per il regime ordinario.

La rinuncia all'esonero è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

 
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