TRATTAMENTO FISCALE DEL SOFTWARE DELL'IMPRESA
LE REGOLE FISCALI CIRCA L'AMMORTAMENTO DEL SOFTWARE AZIENDALE
Il software acquistato o prodotto dall’impresa e capitalizzato è soggetto ad ammortamento.
Nel caso del software di base, la capitalizzazione avviene insieme ai costi dell’hardware. Fiscalmente, le regole di
ammortamento
applicabili sono quelle relative alle
immobilizzazioni materiali
previste nell’
art.102 del TUIR. Di conseguenza:
- le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene;
- la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
- nel primo esercizio l’ammortamento è ridotto della metà;
- se il costo unitario non supera 516,46 euro è ammessa la deduzione integrale del costo nell’esercizio in cui esso è sostenuto;
- per le imprese il cui esercizio ha una durata superiore o inferiore ai 12 mesi, l’ammortamento deve essere ragguagliato alla durata dell’esercizio.
Per quanto riguarda il software applicativo occorre effettuare alcune distinzioni.
Nel caso di:
- software applicativo acquistato a titolo di proprietà;
- software applicativo acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo indeterminato;
- software applicativo prodotto all’interno e tutelato per legge;
si applicano le regole previste nell’ art.103 del TUIR, comma I, ovvero le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo.
Nel caso di
software applicativo
acquistato a titolo di
licenza d’uso
a
tempo determinato
con pagamento di una
somma una tantum
si applicano le disposizioni contenute nel
II comma dell’art.103 del TUIR, in altre parole le
quote di ammortamento
sono deducibili in misura corrispondente alla
durata di utilizzazione
prevista dal contratto, cioè tenendo conto della durata della licenza.
Nel caso di
software applicativo
acquistato a titolo di
licenza d’uso
a
tempo determinato
con pagamento di una
somma periodica, i costi di acquisto non vanno capitalizzati e, fiscalmente, le spese sostenute rappresentano dei
componenti negativi di reddito
del periodo di
competenza deducibili in base alle regole generali contenute nell’
art.109 del TUIR.
Nel caso di
software applicativo prodotto all’interno
dell’impresa e
non tutelato
dalla legge:
- se il costo viene capitalizzato, esso deve essere ammortizzato secondo le regole civilistiche;
- se il costo è portato a Conto economico rappresenta un componente negativo di reddito da dedurre in base al principio di competenza secondo quanto previsto dall’ art.109 del TUIR.
Ricapitolando:
Il software in bilancio
Software applicativo non tutelato
Acquisto software on line
Acquisto di software da fornitore Intra-Ue