TRATTAMENTO FISCALE DEL SOFTWARE DELL'IMPRESA

LE REGOLE FISCALI CIRCA L'AMMORTAMENTO DEL SOFTWARE AZIENDALE

Aggiornato al 23.12.2015

Il software acquistato o prodotto dall’impresa e capitalizzato è soggetto ad ammortamento.


Nel caso del software di base, la capitalizzazione avviene insieme ai costi dell’hardware. Fiscalmente, le regole di ammortamento applicabili sono quelle relative alle immobilizzazioni materiali previste nell’ art.102 del TUIR. Di conseguenza:

  • le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene;
  • la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
  • nel primo esercizio l’ammortamento è ridotto della metà;
  • se il costo unitario non supera 516,46 euro è ammessa la deduzione integrale del costo nell’esercizio in cui esso è sostenuto;
  • per le imprese il cui esercizio ha una durata superiore o inferiore ai 12 mesi, l’ammortamento deve essere ragguagliato alla durata dell’esercizio.

Per quanto riguarda il software applicativo occorre effettuare alcune distinzioni.


Nel caso di:

  • software applicativo acquistato a titolo di proprietà;
  • software applicativo acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo indeterminato;
  • software applicativo prodotto all’interno e tutelato per legge;

si applicano le regole previste nell’ art.103 del TUIR, comma I, ovvero le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo.

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Nel caso di software applicativo acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo determinato con pagamento di una somma una tantum si applicano le disposizioni contenute nel II comma dell’art.103 del TUIR, in altre parole le quote di ammortamento sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto, cioè tenendo conto della durata della licenza.


Nel caso di software applicativo acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo determinato con pagamento di una somma periodica, i costi di acquisto non vanno capitalizzati e, fiscalmente, le spese sostenute rappresentano dei componenti negativi di reddito del periodo di competenza deducibili in base alle regole generali contenute nell’ art.109 del TUIR.


Nel caso di software applicativo prodotto all’interno dell’impresa e non tutelato dalla legge:

  • se il costo viene capitalizzato, esso deve essere ammortizzato secondo le regole civilistiche;
  • se il costo è portato a Conto economico rappresenta un componente negativo di reddito da dedurre in base al principio di competenza secondo quanto previsto dall’ art.109 del TUIR.

Ricapitolando:


Trattamento fiscale del software

 
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