SOFTWARE DI BASE E SOFTWARE APPLICATIVO

LE REGOLE PER UNA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE

Aggiornato al 01.09.2017
L’OIC 24 distingue il software in:
  • software di base;
  • software applicativo.

Per software di base si intende l’insieme delle istruzioni indispensabili per il funzionamento dell’hardware, mentre per software applicativo si intende l’insieme delle istruzioni che consentono l’utilizzo del software di base al fine di soddisfare specifiche esigenze dell’utente.

Facciamo un esempio. L’impresa dispone di un PC sul quale è istallato il sistema operativo Windows 10. Esso rappresenta il software di base usato dall’impresa. Sul PC sono poi installati i programmi di Office e un programma di contabilità. Questi programmi costituiscono il software applicativo di cui è dotata l’impresa.

Contabilmente il software di base è equiparato ad una immobilizzazione materiale e deve essere capitalizzato insieme all’hardware alla voce "altri beni"(B.II.4). Questo sia nel caso in cui il software di base sia stato acquistato che nel caso in cui sia stato prodotto all’interno dell’impresa.

Il software applicativo rappresenta una immobilizzazione immateriale. Nella maggior parte dei casi esso deve essere iscritto in bilancio alla voce “diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno” (B.I.3). La regola vale nel caso di:

  • acquisto della proprietà del software;

  • acquisto della licenza d’uso a tempo indeterminato;

  • produzione del software all’interno dell’impresa qualora si tratti di software tutelato per legge.

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Nel caso, invece, in cui è stata acquistata la licenza d’uso del software applicativo a tempo determinato occorre distinguere due ipotesi:

  • l’impresa ha corrisposto, a tal fine, un corrispettivo una tantum;

  • l’impresa versa periodicamente una somma per la licenza d’uso.


Nella prima ipotesi (licenza d’uso a tempo determinato con pagamento di un corrispettivo una tantum) il costo deve essere iscritto in bilancio alla voce "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" (B.I.4).

Nella seconda ipotesi (licenza d’uso a tempo determinato con versamento di una somma periodica) il costo sostenuto periodicamente non deve essere capitalizzato, bensì deve confluire a Conto economico come componente negativo di reddito.

Se il software applicativo è prodotto all’interno dell’impresa e non è tutelato per legge i costi sostenuti per la sua produzione possono essere capitalizzati come "Altre immobilizzazioni immateriali" (B.I.7) o iscritti a Conto economico come costi d’esercizio del periodo in cui essi sono stati sostenuti.

Nel caso in cui i costi relativi al software sono capitalizzati essi vanno ammortizzati secondo le regole proprie delle immobilizzazioni, ovvero si deve procedere ad un loro sistematico ammortamento tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione.

 
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