LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

COSA INDICARE IL QUESTA VOCE DI BILANCIO

Aggiornato al 14.02.2009

Secondo quanto previsto dall’art.2424 del Codice civile, le licenze, i marchi e i diritti simili devono essere indicati tra le immobilizzazioni immateriali (B.I) alla voce 4) “concessioni, licenze, marchi e diritti simili”.

L’espressione “ licenze ” è usata tanto per indicare le autorizzazioni con le quali si consente l’esercizio di alcune attività regolamentate per legge (ad esempio le licenze per l’esercizio dell’attività di tassista), quanto per indicare alcune licenze di derivazione privatistica (come ad esempio le licenze d’uso su brevetti).

Solamente le prime vanno iscritte in bilancio alla voce licenze, mentre le secondo sono indicate alla voce dove andrebbe iscritto il diritto principale. Così, ad esempio, le licenze d’uso su brevetti si iscrivono tra i brevetti.

Il marchio è uno dei segni distintivi dell’azienda o di un suo prodotto. Esso può consistere in un emblema, in una denominazione o in un segno.

Il marchio, una volta registrato, trova una particolare tutela giuridica.

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Il marchio può essere prodotto all’interno dell’impresa, può essere acquisito a titolo oneroso o acquisito a titolo gratuito.

Il marchio può essere iscritto tra le attività immateriali dello Stato patrimoniale solamente se esso è prodotto all’interno dell’impresa o acquisito da terzi a titolo oneroso. Dunque, se acquisito a titolo gratuito non può essere iscritto tra le attività dell’impresa.

Nella voce in “licenze, marchi e diritti simili” si possono iscrivere anche i “diritti simili”. Secondo l’opinione prevalente il legislatore ha voluto lasciare aperta la possibilità di capitalizzare costi che potrebbero derivare da contratti che si dovessero diffondere in futuro. Tra i diritti simili possono essere includi i segni distintivi dell’impresa, la ditta e l’insegna, le licenze d’uso su brevetti quando non sono iscritte tra i brevetti, i contratti di know how cioè quei contratti che mirano a trasmettere tecnologia non brevettata, contratti che generalmente prevedono l’obbligo di segretezza e altri accordi di fornitura.

Secondo i principi contabili internazionali tali beni sono iscrivibili in bilancio solamente se acquistati da terzi.

Il Codice civile non stabilisce regole particolari di valutazione e di ammortamento per questa categoria di beni immateriali, di conseguenza per essi si applicano le consuete regole generali. Le licenze, i marchi e i diritti simili devono esseri iscritte in bilancio in base al costo e devono essere successivamente ammortizzate in modo sistematico in relazione con la residua possibilità di utilizzazione. Se alla data di chiusura dell’esercizio, il valore del bene immateriali dovesse risultare durevolmente inferiore esso deve essere svalutato.

 
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