AMMORTAMENTO MARCHI

IL CALCOLO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI MARCHI SECONDO L'OIC 24

Aggiornato al 14.02.2009

Il Codice civile non stabilisce regole particolari di valutazione e di ammortamento per questa categoria di beni immateriali per i quali, dunque, valgono le regole generali: tali beni vanno iscritti in bilancio in base al costo e devono essere successivamente ammortizzate in modo sistematico in relazione con la residua possibilità di utilizzazione.

L’Oic24 integra le disposizioni contenute nel Codice civile, distinguendo tra marchi prodotti all’interno dell’impresa e marchi acquistati a titolo oneroso.

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Nel caso di marchio prodotto all’interno dell’impresa è importante non confondere i costi che possono essere capitalizzati in tale voce con quelli capitalizzabili tra le spese di ricerca e sviluppo, né con quelli necessari per avviare la produzione, né con quelli di pubblicità. La capitalizzazione si deve limitare ai costi diretti interni ed esterni, sostenuti per la produzione del segno distintivo

Nel caso di marchio ottenuto attraverso l’acquisizione di un’azienda o di un ramo aziendale esso deve essere iscritto in bilancio in base al valore corrente e deve essere valutato separatamente rispetto agli altri elementi che formano il complesso aziendale.

Il marchio deve essere ammortizzato tenendo conto del periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce. Nel caso in cui tale periodo non può essere previsto in modo attendibile è opportuno che l’ammortamento non ecceda il periodo di 20 anni.

 
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