COSTITUZIONE DI SRL

LE SCRITTURE IN PARTITA DOPPIA

Aggiornato al 13.02.2013

La costituzione di una società comporta, dal punto di vista contabile, la necessità di rilevare il capitale sociale dell’impresa e il credito vantato verso i soci. Essendo nelle Srl, il numero dei soci, limitato, si è soliti aprire dei conti analitici nei loro confronti.

Vediamo con un esempio, come si procede.


Esempio.
Supponiamo che venga costituita la Srl Alfa con capitale sociale di 10.000 euro così sottoscritto:

  • socio Bianchi: 5.000 euro
  • socio Rossi: 3.000 euro
  • socio Verdi: 2.000 euro

La scrittura da redigere in Partita Doppia è la seguente:

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. SOCIO BIANCHI S/C/ SOTTOSCRIZIONE 5.000  
../../.. SOCIO ROSSI S/C/ SOTTOSCRIZIONE 3.000  
../../.. SOCIO VERDI S/C/ SOTTOSCRIZIONE 2.000  
../../.. CAPITALE SOCIALE   10.000


Il conto “Capitale sociale” è un conto economico di capitale e accoglie l’importo delle somme sottoscritte da tutti i soci.

I conti “Socio ….s/c/sottoscrizione” sono conti finanziari che rilevano il credito vantato dalla società verso ciascuno dei soci per le somme sottoscritte e non ancora versate.

A questo punto seguiranno le scritture relative al versamento da parte dei soci delle somme sottoscritte. Tali scritture variano a seconda del tipo di bene che forma oggetto di conferimento.


Tre sono le ipotesi che si possono verificare:

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1 - CONFERIMENTO DI DENARO


Rappresenta l’ipotesi più ricorrente. I soci conferiscono il capitale sottoscritto in denaro.

Per legge, nel caso di costituzione di società di capitali, i soci debbono versare contestualmente alla costituzione almeno il 25% dei conferimenti in denaro.

Ecco la relativa scrittura:

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. BANCA X C/C VINCOLATO 2.500  
../../.. SOCIO BIANCHI S/C/ SOTTOSCRIZIONE   1.250
../../.. SOCIO ROSSI S/C/ SOTTOSCRIZIONE   750
../../.. SOCIO VERDI S/C/ SOTTOSCRIZIONE   500

Successivamente i soci verseranno le somme restanti.


2 - CONFERIMENTO IN NATURA DISGIUNTO

Questa ipotesi si realizza quando uno dei soci o alcuni o tutti, apportano dei beni che non sono tra loro collegati in maniera funzionale. Il valore dell’apporto è determinato facendo riferimento al valore corrente del bene al netto di ogni eventuale spesa di acquisizione sostenuta dall’azienda.

Supponiamo che il socio Verdi, che ha sottoscritto 2.000 euro di capitale sociale, apporti un’attrezzature del valore di 1.500 euro e del mobilio del valore di 500 euro.

In partita doppia si avrà:

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. ATTREZZATURE 1.500  
../../.. MOBILIO 500  
../../.. SOCIO VERDI S/C/SOTTOSCRIZIONE   2.000

Nei casi di apporto in natura è necessario che esso sia accompagnato da una relazione di stima di un esperto nominato dal Tribunale il cui scopo è quello di evitare una sopravvalutazione dei conferimenti effettuati.


3 - CONFERIMENTO IN NATURA CONGIUNTO

E’ questo il caso in cui il conferimento ha per oggetto un complesso aziendale funzionante. In questo caso la valutazione del conferimento va effettuata in maniera unica tenendo conto del contributo di reddito che si presume l’azienda apportata darà alla nuova società. Di conseguenza andrà effettuata una stima globale dell’azienda conferita e tale valore andrà ripartito tra gli elementi attivi del patrimonio dell’impresa conferita e le passività accollate alla nascente società: l’eventuale differenza tra il totale delle attività e delle passività rappresenta il valore dell’avviamento.


Supponiamo che il socio Bianchi, che ha sottoscritto 5.000 euro di capitale sociale, apporti un’azienda individuale in funzionamento. I valori attribuiti alle attività, alle passività e all’avviamento sono

  • Crediti: 200
  • Attrezzature: 1.300
  • Impianti: 4.500
  • Avviamento: 1.000
  • Debiti: 2.000

In partita doppia si avrà:

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. CREDITI 200  
../../.. ATTREZZATURE 1.300  
../../.. IMPIANTI 4.500  
../../.. AVVIAMENTO 1.000  
../../.. DEBITI   2.000
../../.. SOCIO BIANCHI S/C/ SOTTOSCRIZIONE   5.000

Anche nel caso di apporto congiunto di beni, è necessario che l’apporto sia accompagnato da una relazione di stima di un esperto nominato dal Tribunale.

Al posto del conto “Socio X s/c/sottoscrizione” si può usare anche il conto “Socio X s/c/conferimento”.

 
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