ALTRI BENI
QUALI IMMOBILIZZAZIONI VANNO INDICATE IN QUESTA VOCE DELLO STATO PATRIMONIALE
Secondo l’art. 2424 del Codice civile, la voce B.II.4 dello Stato patrimoniale, deve comprendere l’indicazione degli altri beni, cioè di quei beni materiali che costituiscono immobilizzazioni e che non rientrano nelle altre voci.
Ricordiamo che le voci nelle quali si articolano le immobilizzazioni materiali (B.II) sono:
B.II.1 – terreni e fabbricati
B.II.2 – impianti e macchinario
B.II.3 – attrezzature industriali e commerciali
B.II.4 - altri beni
B.II.5 – immobilizzazioni in corso e acconti
La voce “altri beni” include una serie di beni dalle caratteristiche diverse e che prevedono un trattamento diverso sotto il profilo contabile e fiscale.
Vanno inclusi in questa voce:
- i mobili e le macchine d’ufficio;
- gli automezzi;
- le migliorie a beni di terzi;
- gli imballaggi da riutilizzare;
- i beni gratuitamente devolvibili.
Mobili e macchine d’ufficio - beni rientranti nella categoria
Mobili e macchine d’ufficio - tabella riepilogativa
Autoveicoli - esposizione in bilancio