ALTRI BENI

QUALI IMMOBILIZZAZIONI VANNO INDICATE IN QUESTA VOCE DELLO STATO PATRIMONIALE

Aggiornato al 03.10.2008

Secondo l’art. 2424 del Codice civile, la voce B.II.4 dello Stato patrimoniale, deve comprendere l’indicazione degli altri beni, cioè di quei beni materiali che costituiscono immobilizzazioni e che non rientrano nelle altre voci.

Ricordiamo che le voci nelle quali si articolano le immobilizzazioni materiali (B.II) sono:


B.II.1 – terreni e fabbricati

B.II.2 – impianti e macchinario

B.II.3 – attrezzature industriali e commerciali

B.II.4 - altri beni

B.II.5 – immobilizzazioni in corso e acconti

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La voce “altri beni” include una serie di beni dalle caratteristiche diverse e che prevedono un trattamento diverso sotto il profilo contabile e fiscale.



Vanno inclusi in questa voce:

  • i mobili e le macchine d’ufficio;
  • gli automezzi;
  • le migliorie a beni di terzi;
  • gli imballaggi da riutilizzare;
  • i beni gratuitamente devolvibili.

 
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