LE CONCESSIONI

LA LORO ESPOSIZIONE IN BILANCIO

Aggiornato al 05.12.2017

Per concessioni di intendono atti amministrativi di diritto pubblico con i quali la Pubblica Amministrazione conferisce ad un’azienda concessionaria il diritto di sfruttare dei beni pubblici o di produrre e di gestire determinati servizi pubblici, entro una zona territoriale, per un certo periodo di tempo e a determinate condizioni, in situazione di monopolio.

Le concessioni vanno indicate alla voce B.I.4) dello Stato patrimoniale denominata “concessioni, licenze, marchi e diritti simili”.

Le concessioni sono beni immateriali iscrivibili tra le attività dello Stato patrimoniale solamente nel caso in cui si ritiene che esse presentino un’ utilità futura. L’accertamento di tale utilità sicuramente presenta caratteri meno aleatori rispetto ai costi pluriennali (costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo).

Secondo i principi contabili internazionali, le concessioni sono capitalizzabili e rappresentano delle attività non correnti.

Le concessioni sono provvedimenti con i quali la Pubblica Amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti o poteri, con i relativi oneri ed obblighi.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Secondo L’Oic 24 le concessioni possono essere iscritte tra le immobilizzazioni immateriali solamente se hanno per oggetto:

  • diritti su beni pubblici di proprietà dell’ente concedente (come nel caso di sfruttamento in esclusiva del suolo demaniale);
  • diritti di esercitare attività proprie degli enti concedenti (come nel caso di gestione di servizi pubblici quali trasporto, autostrade, parcheggi, ecc..).

Possono essere iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale solamente:

  • i costi sostenuti al fine di ottenere la concessione;
  • i costi di acquisto di una concessione a titolo oneroso.

Per quanto concerne i canoni annui pagati si possono avere due ipotesi:

  • canoni annui dovuti per l’intera durata della concessione;
  • canoni annui non dovuti per l’ intera durata della concessione.

Nella prima ipotesi il costo non è capitalizzabile, ma va portato a Conto economico. Nella seconda ipotesi, invece, il costo è capitalizzabile.

Nel caso in cui la concessione preveda il pagamento di un canone annuo e di una somma iniziale una tantum, solo quest’ultima deve essere capitalizzata.

 
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