SCOMPUTO DELLE RITENUTE D'ACCONTO AGENTI

QUANDO POSSONO ESSERE SCOMPUTATE LE RITENUTE D'ACCONTO OPERATE SULLE PROVVIGIONI CORRISPOSTE AD AGENTI, RAPPRESENTANTI E ALTRI INTERMEDIARI

Aggiornato al 02.12.2016

Il 3° comma dell’art.25-bis del DPR 600/1973 prevede che la ritenuta d’acconto operata dal committente sulle provvigioni percepite da agenti, rappresentanti, procacciatori di affari e altri intermediari, può essere scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale.Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata.


Esempio: supponiamo che all’agente spettino delle provvigioni di competenza del periodo d’imposta x.



Si potranno avere tre diverse situazioni:

  • La provvigione è erogata entro il 31/12 dell’anno x.

    L’agente può scomputare la ritenuta dall’imposta relativa al reddito dell’anno x.

  • La provvigione è erogata nell’anno x+1, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno x

    L’agente può scomputare la ritenuta dall’imposta relativa al reddito dell’anno x

    Se, per qualsiasi ragione la ritenuta non è scomputata dall’imposta relativa al reddito dell’anno x, essa può essere scomputata dal reddito dell’anno x+1 (CM n.24 del 1983)

  • La provvigione è erogata nell’anno x+1, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno x

    L’agente può scomputare la ritenuta dall’imposta relativa al reddito dell’anno x+1


Lo scomputo per competenza è condizionato alla certificazione del sostituto d’imposta attestante l’ammontare delle somme e dei valori corrispondenti, con l’indicazione della relativa casuale e l’ammontare delle ritenute operate (CM n.24 del 1983).

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Il contribuente può procedere allo scomputo delle ritenute subite anche in assenza della certificazione del sostituto d’imposta, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura (RM 68/E del 19/03/2009).

Per i soggetti IRES il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, le ritenute sono scomputate con i criteri appena visti, tenuto conto dei diversi termini in cui tali soggetti presentano la dichiarazione dei redditi. Di conseguenza è necessario che essi, per poter usufruire dello scomputo per competenza, provvedano a comunicare al sostituto d’imposta il termine entro il quale devono presentare la dichiarazione dei redditi in modo da consentire ai sostituti di rilasciare la prescritta certificazione in tempo utile per lo scomputo.

Per coloro che esercitano un’attività occasionale le ritenute vanno scomputate per cassa (art.77 TUIR).


Esempio:
provvigione di competenza dell’anno x, pagata nell’anno x+1. La ritenuta si scomputa dalle imposte relativa all’anno x+1.


 
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