NFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO: RITENUTE D'ACCONTO

QUANDO OCCORRE APPLICARE LA RITENUTA D'ACCONTO SUI COMPENSI SPETTANTI AGLI AGENTI PROPAGANDISTI

Aggiornato al 02.12.2016

Gli informatori scientifici del farmaco sono degli agenti propagandisti. Essi svolgono la loro attività in una determinata zona, nella quale fanno propaganda ai prodotti farmaceutici presso medici e farmacisti.

In genere rilasciano a tali soggetti dei campioni gratuiti di prova.

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Sulle provvigioni spettanti agli informatori scientifici del farmaco si applica la ritenuta d’acconto salvo il caso in cui egli agisca come lavoratore subordinato della ditta preponente.

Diverso dall’informatore scientifico del farmaco è, invece, il depositario farmaceutico il quale stipula con la casa farmaceutica un contratto di deposito e che consegna a farmacisti e medici un certo numero di prodotti medici. Le provvigioni percepite dai depositari farmaceutici non sono assoggettate a ritenuta dato che il deposito non rientra tra i contratti elencati al primo comma dell’art.25-bis del DPR 600/1973 che regola la materia delle ritenute d’acconto (rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento di affari).

 
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