RITENUTE D'ACCONTO SU PROVVIGIONI

QUANDO SI PUÒ APPLICARE LA RITENUTA RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI PERCEPITE DA AGENTI E RAPPRESENTANTI

Aggiornato al 02.12.2016

Sulle provvigioni corrisposte ad agenti e rappresentanti si applica la ritenuta del 23%. Tale ritenuta viene applicata:

  • sul 50% delle provvigioni.


    Esempio:
    Provvigioni: 1.000
    Base imponibile: 50% x 1.000 = 500
    Ritenuta d’acconto: 23% x 500 = 115

  • sul 20% delle provvisioni nel caso in cui l’agente o il rappresentante si avvale, nell’esercizio della propria attività, in via continuativa dell’ opera di dipendenti o di terzi.


    Esempio:
    Provvigioni: 1.000
    Base imponibile: 20% x 1.000 = 200
    Ritenuta d’acconto: 23% x 200 = 46



Le condizioni, affinché la ritenuta possa essere applicata in misura ridotta, sono:

  • l’agente o il rappresentante si deve avvalere dell’opera di dipendenti o di terzi;
  • tale opera deve essere prestata nell’impresa in via continuativa.

Esaminiamo tali condizioni alla luce di quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Finanze n.2446 del 16/04/1983.

Si considerano dipendenti coloro che prestano nell’impresa la loro attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni secondo le norme della legislazione sul lavoro, a prescindere dalla qualifica dello stesso.

Per terzi si devono intendere soggetti che collaborano con l’intermediario senza vincolo di subordinazione, come agenti, subagenti, mediatori, procacciatori e figure simili.


Sono considerati terzi anche:

  • i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impiegati nell’attività;
  • gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Al fine di poter beneficiare dell’applicazione della ritenuta in misura ridotta non ha importanza il numero di dipendenti o di terzi di cui si avvale l’agente o il rappresentante.


Il requisito della continuità sussiste se il rapporto di lavoro dipendente o quello di collaborazione dà luogo a prestazioni:

  • per la prevalente parte dell’anno nel caso di attività svolta per l’intero anno.


    Esempio: per l’agente che ha svolto la propria attività per l’intero anno, il requisito della continuità sussiste se i dipendenti o i terzi hanno collaborato per almeno 6 mesi;


  • per la parte prevalente del minor periodo in cui è svolta l’attività.


    Esempio: l’agente inizia l’attività il 1° settembre. Il requisito della continuità sussiste se i dipendenti o i terzi hanno collaborato per almeno per 2 mesi.



Non è importante, ai fini della verifica del requisito della continuità che l’opera sia resa dalle stesse persone, dipendenti o terzi.


Esempio: agente ha svolto la propria attività per l’intero anno. Egli si è avvalso dell’opera di un dipendente dal 1° gennaio al 31 marzo. In data 1° ottobre ha assunto un altro dipendente. Il requisito della continuità è comunque rispettato.


Nel caso in cui l’agente il rappresentate si avvale solamente dell’opera di terzi (e quindi non ha dipendenti) il requisito della continuità si presume sussista qualora egli abbia sostenuto nel periodo d’imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al 30% dell’ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.


Esempio:


Provvigioni imputabili al periodo x-1: 100.000
Costi per prestazioni di terzi: 40.000 (40%)


Il requisito della continuità si presume che sussista nell’esercizio x a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione.

Affinché il percipiente delle provvigioni possa beneficiare della riduzione delle ritenute deve inviare un’ apposita dichiarazione al committente, preponente o mandante.

 
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