COMPETENZA DELLE PROVVIGIONI
COME STABILIRE QUALI SONO LE PROVVIGIONI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO SIA PER L'AGENTE CHE PER LA CASA MANDANTE
Accade spesso che contratti stipulati dagli agenti nel corso di un esercizio, diano luogo al pagamento della relativa provvigione nell’esercizio successivo.
Esempio: l’agente Rossi raccoglie un ordine per conto della casa mandante nell’esercizio x. La relativa provvigione viene pagata all’agente nell’esercizio x+1.
In questi casi può sorgere il dubbio su quale sia il periodo di competenza di queste provvigioni sia per quanto concerne l’agente che per ciò che concerne la ditta mandante. La questione è piuttosto dibattuta, ma un aiuto può venire in tal senso dalla lettura della RM n.91 del 2006.
Innanzitutto ricordiamo che l’art.109, comma 2, lettera b, del TUIR stabilisce che i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
Il primo comma dell’art.1748 del Codice civile prevede che l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
Inoltre, il 4° comma dell’art.1748 del Codice civile precisa che salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.
Quindi, per ciò che concerne l’agente, il corrispettivo si considera di competenza alla data in cui la prestazione è ultimata, cioè alla data in cui è stato stipulato il contratto procurato tra il preponente ed il terzo, mentre diventa irrilevante il momento di esigibilità del compenso.
Per quanto riguarda la ditta preponente occorre affermare che, seppure secondo l’art.109 del TUIR la deducibilità delle spese per l’acquisizione dei servizi è fissata all’esercizio in cui la prestazione è ultimata, questo deve essere inteso come un principio di carattere generale essendo anche necessario che i costi siano correlati con i ricavi dell’esercizio.
Di conseguenza, per poter individuare il periodo d’imposta in cui i costi relativi alle provvigioni passive sono deducibili è necessario prima individuare il periodo d’imposta di competenza dei correlati ricavi. Quindi le provvigioni passive corrisposte agli agenti sono di competenza dello stesso periodo in cui rilevano i ricavi per i quali le provvigioni medesime sono dovute.
Ricapitolando, ipotizzando che l’oggetto dell’attività della ditta preponente consista nella
vendita di beni mobili
si potranno avere due casi diversi:
-
contratto concluso
nell’anno
x
e
beni consegnati
sempre nell’anno
x.
In questo caso- per l’agente il ricavo per la provvigione è di competenza dell’anno x;
- per il preponente il costo per la provvigione è di competenza dell’anno x;
-
contratto concluso
nell’anno
x
e
beni consegnati
nell’anno
x+1.
In questo caso
- per l’agente il ricavo per la provvigione è di competenza dell’anno x;
- per il preponente il costo per la provvigione è di competenza dell’anno x+1.
Nel caso in cui oggetto dell’attività dell’impresa preponente è la vendita di beni immobili, la regola è la stessa, ma si dovrà porre attenzione non alla data di consegna dei beni, bensì alla data dell’atto notarile.
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