DICHIARAZIONE PER RITENUTE D'ACCONTO RIDOTTE

COME L'AGENTE O IL RAPPRESENTATE PUÒ OTTENERE L'APPLICAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO IN MISURA RIDOTTA

Aggiornato al 02.12.2016

Il 2° comma dell’art.25-bis del DPR 600/1973 stabilisce che la ritenute d’acconto sulle provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, si applica sul:


Esaminiamo, di seguito, le caratteristiche di tale dichiarazione in base a quanto previsto dal DPR 600/73 e dal DM 16/4/1983 n. 2446.


FORMA E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione da effettuare per l’applicazione delle ritenute d’acconto in misura ridotta deve essere:

  • redatta in carta semplice;
  • datata e sottoscritta;
  • contenere i dati identificativi del percipente;
  • contenere l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

Essa va presentata dal percipiente le provvigioni al committente, preponente o mandante.


PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione deve essere fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente.


Esempio: per beneficiare della ritenuta ridotta nell’anno x, la dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre dell’anno x-1.


Se l’attività inizia nel corso dell’anno, la dichiarazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla firma del contratto dal quale spettano le provvigioni.


Esempio: l’attività inizia il 1° ottobre. Il contratto di agenzia viene firmato in data 5 ottobre. Il rappresentante presume il verificarsi delle condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta. Egli deve presentare la dichiarazione entro il 20 ottobre al preponente.


L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Se le condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta si verificano nel corso dell’anno, la dichiarazione va presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.


Esempio:

fino al 31 marzo dell’anno x, l’agente svolge la propria attività senza avvalersi, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o terzi. In data 1° aprile, l’agente assume un dipendente. Per poter usufruire dell’applicazione della ritenuta in misura ridotta occorre presentare la dichiarazione al preponente entro il 16 aprile.

In caso di prestazioni occasionali la dichiarazione va presentata contestualmente alla fattura emessa o comunque prima del pagamento della stessa da parte del committente.

La dichiarazione ha validità fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.


MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

La dichiarazione deve essere inviata tramite:

  • raccomandata con ricevuta di ritorno;

oppure

  • pec.


REVOCA DELLA DICHIARAZIONE

Entro 15 giorni devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le condizioni per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta.

 
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