REGISTRO IVA VENDITE

UNA SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL REGISTRO IVA VENDITE

Aggiornato al 26.01.2023

Ricapitoliamo, in una tabella, le disposizioni contenute nel DPR 633/72 relative alle modalità di tenuta del registro IVA vendite.


REGISTRO IVA VENDITE

Soggetti obbligati Soggetti esonerati Dati da registrare per ogni fattura Documenti da registrare
Contribuenti IVA che emettono fatture Contribuenti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive previsto dall’art13 della Legge 388/2000

Contribuenti minimi (Legge finanziaria 2008)

Soggetti che esercitano attività di agricoltura e pesca ammessi al regime speciale previsto dall’art34 del DPR 633/72

Soggetti in regime di esonero degli adempimenti contabili (art36-bis DPR 633/72)

Commercianti al minuto o assimilati (che effettuano le registrazioni delle vendite nel registro dei corrispettivi)

Esercenti operanti nel settore degli intrattenimenti (art74 DPR 633/72)


Data di emissione

Numero progressivo di emissione

Dati identificativi del cliente: ditta, ragione o denominazione sociale per le società, nome e cognome in caso di privati

Imponibile distinto per aliquota

IVA distinta per aliquota Nel caso di operazioni non imponibili o esenti, anziché l’IVA va indicato l’articolo di legge in base al quale non si applica l’imposta

Fatture emesse

Note debito

Fatture d’acquisto intracomunitarie da registrarsi anche nel registro delle fatture di acquisto

Autofatture per acquisti da non residenti – da registrarsi anche nel registro delle fatture d’acquisto

Autofattura per omaggi

Autofatture per autoconsumo

Possono essere registrare nel registro iva vendite anche le note credito con segno negativo




L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Numerazione del registro Termini di registrazione Termini di conservazione
Il registro IVA vendite deve essere numerato progressivamente in ogni pagina prima di essere posto in uso Le fatture emesse devono essere annotate nel registro IVA vendite nell’ordine della loro numerazione entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31/12 dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione annuale e comunque, se ci sono degli accertamenti in corso l’obbligo si estende fino alla definizione dell’accertamento


 
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