FATTURE DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIE

ADEMPIMENTI CONNESSI AL RICEVIMENTO DELLE FATTURE PER ACQUISTI INTRACOMUNITARI

Aggiornato al 23.11.2012

Gli acquisti intracomunitari sono assoggettati ad IVA nel paese di destinazione. Quindi l’impresa italiana o il professionista italiano che acquistano un bene in un paese dell’Ue sono tenuti a pagare l’IVA in Italia.

Poiché l’acquisto intracomunitario è considerato come un acquisto effettuato nello Stato italiano, esso segue le medesime regole previste nella normativa nazionale. Pertanto l’operazione di acquisto potrà essere considerata, a seconda dei casi, imponibile, esente o esclusa così come previsto dal DPR 633/72.

L’acquirente italiano (impresa o professionista) può detrarre l’IVA secondo le regole generali contenute nell’art.19 e seguenti del DPR 633/72 (art.43 DL 331/93).


Questo comporta la necessità di registrare la fattura di acquisto intracomunitaria:

  • sia nel registro delle fatture emesse, al fine di consentire il versamento nello Stato italiano, dell’IVA dovuta;
  • sia nel registro degli acquisti, per poter consentire la detrazione dell’IVA assolta.

Prima di procedere alla registrazione nei registri IVA, l’acquirente italiano, deve:

  • numerare la fattura di acquisto itracomunitaria;
  • integrare la fattura di acquisto itracomunitaria, cioè indicare su di essa degli ulteriori dati. Tali dati sono:
    • se la fattura è espressa in valuta estera occorre indicare il controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile;
    • l’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota applicabile ai beni. Nel caso in cui si tratti di un acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, occorre indicare il titolo e la norma di riferimento (esempio: esente art.10).


Per quanto riguarda la numerazione della fattura di acquisto intracomunitaria essa può avvenire in due modi diversi.

Poiché la fattura deve essere registrata sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti occorre assegnare alla fattura intracomunitaria una duplice numerazione: una relativa alle vendite e l’altra relativa agli acquisti.

Un’altra soluzione consiste nel registrare le fatture di acquisti intracomunitari in un apposito registro sezionale che assolve le funzioni sia del registro delle fatture emesse che di quello degli acquisti e nel quale vengono annotati esclusivamente gli acquisti intracomunitari : in questa ipotesi alla fattura di acquisto intracomunitaria può essere assegnata una sola numerazione.

Gli importi complessivi dei corrispettivi e dell’imposta risultanti dal registro sezionale devono essere riportati in un registro riepilogativo.

I commercianti al minuto e gli altri contribuenti che annotano i corrispettivi giornalieri nel registro dei corrispettivi possono annotare su tale registro le fatture di acquisto intracomunitarie.


L’integrazione della fattura di acquisto intracomunitaria può avvenire in due modalità diverse:

  • indicando sul documento originale emesso dal venditore i dati prescritti dalla legge;
  • emettendo un nuovo documento con i dati prescritti dalla legge, da allegare al documento originale.

Qualora l’acquirente, successivamente all’acquisto intracomuntario, non riceve la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve emettere entro il mese seguente un’ autofattura in unico esemplare con indicazione del numero di identificazione attribuito al cedente dallo Stato membro di appartenenza.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Qualora riceva una fattura indicante un corrispettivo inferiore al reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.


Quindi:


Mancato ricevimento di fattura di acquisto intracomunitaria o ricevimento di fattura irregolare

Le fatture relative ad acquisti intracomunitari, una volte integrate, devono essere annotate nel registro IVA vendite e nel registro IVA acquisti.


Tali fatture devono essere annotate:

  • nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
  • nel registro degli acquisti con gli stessi termini e, in ogni caso, mai prima della registrazione nel registro delle vendite.

La fattura deve entrare nella liquidazione del mese in cui essa è stata ricevuta.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net