ACQUISTI INTRACOMUNITARI: MOMENTO IMPOSITIVO

QUANDO SI CONSIDERANO EFFETTUATI GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI

Aggiornato al 23.11.2010

L’art. 39 del DL 331/93 stabilisce il momento in cui gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati.


La regola generale è che gli acquisti intracomunitari di beni si intendono effettuati:

  • nel momento della consegna nel territorio dello Stato all’ acquirente o a terzi per suo conto, se il trasporto è effettuato con mezzi del venditore o di terzi;
  • nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio dello Stato nel caso di trasporto con mezzi dell’acquirente.

A questa regola generale se ne aggiungono altre che regolano ipotesi particolari.

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Nel caso in cui gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e in ogni caso dopo un anno dalla consegna.


In caso di contratti estimatori, l’acquisto dei beni si considera effettuato:

  • al momento della loro rivendita;
  • al momento del prelievo da parte del ricevente;
  • alla scadenza del termine pattuito per la restituzione, salvo che i beni non siano stati restituiti anteriormente, e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento.

Se prima che l’operazione di acquisto si consideri effettuata, si riceve la fattura o si paga in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.

 
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