ACQUISTI INTRACOMUNITARI: MOMENTO IMPOSITIVO
QUANDO SI CONSIDERANO EFFETTUATI GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
L’art. 39 del DL 331/93 stabilisce il momento in cui gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati.
La regola generale è che gli
acquisti intracomunitari di beni
si intendono
effettuati:
- nel momento della consegna nel territorio dello Stato all’ acquirente o a terzi per suo conto, se il trasporto è effettuato con mezzi del venditore o di terzi;
- nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio dello Stato nel caso di trasporto con mezzi dell’acquirente.
A questa regola generale se ne aggiungono altre che regolano ipotesi particolari.
Nel caso in cui gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e in ogni caso dopo un anno dalla consegna.
In caso di contratti estimatori, l’acquisto dei beni si considera effettuato:
- al momento della loro rivendita;
- al momento del prelievo da parte del ricevente;
- alla scadenza del termine pattuito per la restituzione, salvo che i beni non siano stati restituiti anteriormente, e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento.
Se prima che l’operazione di acquisto si consideri effettuata, si riceve la fattura o si paga in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.
Base imponibile acquisti intracomunitari
Fatture di acquisto intracomunitarie
Acquisti intraCee
Registrazione fatture di acquisto intracomunitarie
Servizi intracomunitari
Fatturazione degli acquisti intracomunitari di servizi
Prestazione di servizi intraCee
Territorialità dell’IVA - nuovi criteri dal 2010
Territorialità IVA: nuove regole dal 2010
Mancato ricevimento fattura di acquisto intracomunitaria
Operazioni intracomunitarie
Modelli intrastat
Presupposto oggettivo dell’IVA
Presupposto soggettivo dell’IVA
Presupposto territoriale dell’IVA