LA BASE IMPONIBILE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI

COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE IN CASO DI ACQUISTI INTRACOMUNITARI

Aggiornato al 23.11.2012

Secondo quanto prevede l’art.43 del DL 331/1993 per gli acquisti intracomunitari la base imponibile è determinata secondo le regole fissate dall’art.13, 14 e 15 del DPR 633/72.

Pertanto, nel caso di acquisto intracomunitario di un bene, la base imponibile è data dall’ ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o gli altri oneri verso terzi accollati all’acquirente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

Quindi:


BASE IMPONIBILE
=
CORRISPETTIVI
dovuti contrattualmente
+
ONERI E SPESE
inerenti l’esecuzione
+
DEBITI
e ALTRI ONERI VERSO TERZI accollati all’acquirente
+
INTEGRAZIONI
dovute da altri soggetti.

Per quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi dovuti contrattualmente valgono le stesse regole previste per le operazioni interne e contenute nell’art.13 del DPR 633/1972 (a tale proposito si rimanda alla lettura dell’approfondimento (Base imponibile IVA).

Le stesse regole previste dalla normativa nazionale si applicano anche in materia di valore normale (art. 14 DPR 633/72). Quindi si può affermare che per valore normale si intende l’intero importo che l’acquirente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni, dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente indipendente per ottenere i beni in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione.


Anche per quanto riguarda le esclusioni dal computo della base imponibile valgono le stesse norme fissate dal DPR 633/72 all’art.15. Di conseguenza, non concorrono a formare la base imponibile:

  • le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi dell’acquirente;
  • il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
  • le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
  • l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
  • le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto.

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Nel caso di beni soggetti ad accisa, questa concorre a formare la base imponibile a condizione che essa sia stata assolta o sia esigibile in dipendenza dell’acquisto.


Qualora i corrispettivi, le spese e gli oneri sono espressi in valuta estera, al fine della determinazionedella base imponibile, essi vanno computati secondo il cambio:

  • del giorno di effettuazione dell’operazione, se essa è indicata in fattura;
  • della data della fattura, se il giorno di effettuazione dell’operazione non è indicata in fattura.

Nel caso di introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta di beni provenienti da altro Stato membro e nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro, la base imponibile è data dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

Sulla base imponibile calcolata secondo le regole sopra esposte, si applica l’ aliquota IVA prevista, per lo specifico bene, dalla normativa nazionale.

 
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