FATTURAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI

LE REGOLE RELATIVE ALLA FATTURAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI SERVIZI

Aggiornato al 23.11.2012

Nel caso di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo residente in un paese dell’Ue nei confronti di un soggetto passivo italiano l’IVA è dovuta nel nostro paese.

Il committente italiano riceverà dal prestatore di servizi una fattura che non comprende l’IVA.

La fattura dovrà essere numerata ed integrata dall’acquirente applicando tutte le norme previste nel caso di acquisti intracomunitari di beni.

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Se la fattura è espressa in valuta estera sarà necessario indicare il controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile.

Inoltre occorre indicare sulla fattura l’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni. Nel caso in cui si tratti di un acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, occorre indicare il titolo e la norma di riferimento.

L’IVA assolta sull’acquisto intracomunitario di servizi è detraibile secondo le regole ordinarie contenute nell’art.19 e seguenti del DPR 633/72.

La fattura di acquisto integrata va registra sia nel registro IVA delle fatture emesse che nel registro IVA acquisti. La registrazione va fatta, nel registro delle fatture emesse, entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Nel registro IVA acquisti la registrazione va fatta con gli stessi termini e, in ogni caso, mai prima della registrazione nel registro delle vendite.

 
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