TERRITORIALITA' IVA

LE REGOLE APPLICABILI DAL 2010

di r.fo. - www.nuovofiscooggi.it
Aggiornato al 23.01.2010

In attesa del Dlgs che recepisca le norme comunitarie, prime istruzioni operative in una circolare dell’Agenzia


Prestazioni di servizi tassate nel Paese di stabilimento del cliente anziché nel Paese del prestatore.
È la principale novità, applicabile dal 2010, a seguito delle modifiche apportate alla "direttiva Iva" (direttiva n. 2006/112/Ce del 28 novembre 2006) dalla "direttiva Servizi" (direttiva n. 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008).
In attesa dell’approvazione del decreto legislativo che recepisce nell’ordinamento nazionale le norme comunitarie, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 58/E del 31 dicembre, ha fornito le prime indicazioni per una corretta applicazione delle nuove regole a partire dal 1° gennaio 2010.


LUOGO DI TASSAZIONE DEI SERVIZI

Cambia, quindi, la regola generale per la territorialità Iva delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi. Si passa dal criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore a quello di tassazione nel Paese del cliente.
Per i servizi resi a consumatori privati resta invece confermata la tassazione nel Paese del prestatore.


DEROGHE

Alla regola generale, tuttavia, per alcune tipologie di servizi, sono previste deroghe:

  • alcune già esistenti, che comportano l’applicazione degli stessi criteri sia per le prestazioni rese a soggetti passivi sia a committenti privati (servizi relativi a immobili; servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili; trasporto passeggeri)
  • altre, nuove, sia per le prestazioni rese a soggetti passivi sia a privati consumatori (ristorazione, catering, locazione a breve termine dei mezzi di trasporto)
  • altre ancora, già vigenti, per prestazioni rese a privati consumatori (intermediazione; trasporto di beni; beni mobili materiali; telecomunicazione, teleradiodiffusione, servizi resi tramite mezzi elettronici)
  • nuova regola particolare, infine, per la locazione a lungo termine di mezzi di trasporto resa a privati consumatori.

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SOGGETTI PASSIVI

Viene ampliata la definizione di soggetto passivo ai fini della tassazione delle prestazioni di servizi. Dal 2010, infatti, sono considerati tali anche gli enti, soggetti passivi, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, nonché gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale ma che sono comunque titolari di numero di partita Iva, avendo effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 10mila euro.


REVERSE CHARGE

Viene introdotto in maniera generalizzata il principio dell’inversione contabile, in base al quale il committente nazionale, soggetto passivo, deve provvedere a tutti gli adempimenti relativi all’applicazione dell’imposta riguardo alle prestazioni di servizio ricevute da un soggetto passivo non residente e territorialmente rilevanti in Italia.

 
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