PRESUPPOSTO TERRITORIALE DELL'IVA

CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO

Aggiornato al 14.03.2009

L’IVA si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’ esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Soffermiamoci sull’esame del presupposto territoriale, ovvero cerchiamo di capire cosa si intende per operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

Per territorio dello Stato s’intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano.

Quindi non sono soggette ad IVA le esportazioni per la mancanza del requisito della territorialità.

Per verificare se è presente o meno, nel caso concreto, il presupposto della territorialità occorre distinguere tra:

  • cessione di beni immobili;
  • cessione di beni mobili;
  • prestazione di servizi.

Nel caso di cessione di beni immobili (terreni, fabbricati, ecc..) rilevante ai fini della territorialità è il luogo dove si trova il bene.

Pertanto la cessione si considera effettuata nel territorio dello Stato se il bene è situato nel territorio dello Stato. Quindi, in questo caso non si tiene conto della residenza delle parti tra le quali avviene lo scambio.

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Esempio: se un’impresa francese vende un edificio situato sul territorio italiano applica comunque l’IVA.

In caso di cessione di beni mobili (abbigliamento, generi alimentari, macchinari, ecc..) la cessione si considera effettuata nel territorio dello Stato se si tratta di beni nazionali, comunitari o in temporanea importazione. Per temporanea importazione s’intende l’introduzione, nel territorio dello Stato, di beni provenienti dall’estero e destinati ad essere riesportati senza lavorazione.

Per le prestazioni di servizi vale la regola generale che esse si considerano effettuate nel territorio dello Stato se sono eseguite da soggetti che hanno in Italia il proprio domicilio.

Questa regola generale presenta alcune eccezioni che riguardano servizi di natura particolare (servizi di telecomunicazione, locazione anche finanziaria di mezzi di trasporto, servizi relativi a beni immobili, ecc..).

Per le persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Per le società, il domicilio coincide con la sede legale.

Le esportazioni non sono soggette ad IVA per mancanza del presupposto della territorialità.

 
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