ACQUISTI INTRACOMUNITARI

LA NOZIONE DI ACQUISTI INTRACOMUNITARI CONTENUTA NEL DL 331/1993

Aggiornato al 23.11.2012

Come è noto l’applicazione dell’IVA richiede l’esistenza di tre presupposti:

  • quello oggettivo, ovvero la cessione o la prestazione di servizi;
  • quello soggettivo, l’esercizio di impresa o un arte o professione;
  • quello territoriale, ovvero l’operazione deve essere effettuata nel territorio dello Stato.

Questi presupposti sono disciplinati rispettivamente dagli art. 2 e 3 (cessione di beni e prestazione di servizi), 4 e 5 (esercizio di impresa ed esercizio di arte e professione) e 7 (territorialità) del DPR 633/72.

Nel caso di acquisti intracomunitari tali presupposti assumono caratteristiche proprie stabilite dal DL 331 del 1993.

Esaminiamo cosa prevede tale norma in merito alla nozione di acquisto intracomunitario.


L’art.38 del DL 331/93 stabilisce che l’IVA si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati:

  • nell’esercizio di imprese;
  • nell’esercizio di arti e professioni;
  • da enti, associazioni e altre organizzazioni (enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole) soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato.

Pertanto sia il cedente che l’acquirente devono essere soggetti passivi IVA.

Per acquisti intracomunitari si intendono le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi.

L’acquisto dunque deve essere a titolo oneroso, pertanto sono esclusi dal concetto di acquisti intracomunitari, eventuali acquisti a titolo gratuito.


Oggetto dell’acquisto deve essere:

  • la proprietà di un bene
oppure
  • un altro diritto reale di godimento sul bene.

I beni devono essere spediti o trasportati in Italia da un altro Stato membro:

  • dal cedente;
  • dall’acquirente;
  • da un terzo, per conto del cedente o dell’acquirente.

La necessità del requisito della spedizione o del trasporto fa sì che siano assoggettabili alla disciplina in esame solamente i beni mobili con esclusione dei beni immobili e delle prestazioni di servizi.

Inoltre, se il bene viene acquistato in un altro Stato Ue, ma non viene trasportato in Italia, non si può parlare di acquisto intracomunitario.

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Ricapitolando, perché si possa parlare di acquisto intracomunitario devono essere presenti contemporaneamente i seguenti presupposti:

  • cedente ed acquirente devono essere entrambi soggetti passivi IVA;
  • ci deve essere l’onerosità dell’operazione;
  • i beni devono essere trasportati da un Paese Ue ad un altro Paese Ue (indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto).

Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari, per espressa previsione dell’art.38 del DL331/93:

  • l’introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
  • gli acquisti dei beni sopra precisati da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta;
  • l’introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di enti, associazioni ed altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro ( esempio: passaggio di un bene dalla filiale francese a quella italiana);
  • gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

Non costituiscono acquisti intracomunitari:

  • gli acquisti effettuati dai privati. In questo caso l’IVA è dovuta dal venditore estero che la applica tenuto conto dell’aliquota locale;
  • l’introduzione nello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, a condizione che tali beni siano spediti al committente, soggetto IVA, nello Stato membro di provenienza o, per suo conto, in altro Stato (sia membro che al di fuori dell’UE);
  • l’introduzione di beni strumentali temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni;
  • l’introduzione di beni che, se importati, beneficerebbero della temporanea importazione in esenzione di dazi;
  • l’introduzione di beni, in esecuzione di una cessione, destinati ad essere installati o montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;
  • gli acquisti di beni (diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni soggetti ad accisa) effettuati da enti non commerciali non soggetti passivi IVA, da soggetti che effettuano unicamente operazioni esenti e da agricoltori in regime speciale, se l’ammontare complessivo degli acquisti effettuati durante l’anno precedente non ha superato 10.000 euro e fino a quando tale importo non venga superato nell’anno in corso;
  • le importazioni di gas, mediante sistemi di gas naturale, e le importazioni di energia elettrica effettuate nei confronti di residenti in un altro Stato Ue;
  • gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese.

 
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