LIQUIDAZIONE IVA AUTOTRASPORTATORI
UN ESEMPIO DI CALCOLO
Gli autotrasportatori di merci per conto terzi rientrano nella categoria dei trimestrali speciali e possono liquidare l’IVA trimestralmente, indipendentemente dal volume d’affari, senza l’applicazione della maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
Inoltre, essi hanno la facoltà (e non l’obbligo) di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione e di effettuare la liquidazione dell’IVA con riferimento alla data di registrazione delle stesse e non alla loro data di emissione.
Vediamo, sulla base di queste disposizioni e ricorrendo ad un esempio, come deve procedere contabilmente l’autotrasportatore.
Esempio:
l’autotrasportatore ha emesso, nel primo trimestre dell’anno,
fatture per un imponibile pari a 12.000 euro. La relativa IVA ammonta a 2.400 euro.
L’IVA sulle prestazioni di servizi effettuate nel trimestre precedente (4° trimestre dell’anno precedente) ammonta a 1.800 euro.
Gli acquisti relativi al primo trimestre dell’anno ammontano a 5.000 euro e la relativa IVA è pari a 1.000 euro.
Ecco come si procede alla liquidazione dell’IVA relativa al primo trimestre dell’anno.
Nell’esempio che segue si suppone che l’impresa si avvalga della facoltà di registrare le fatture nel trimestre successivo rispetto a quello di emissione.
IVA sulle prestazioni di servizi (relativa al IV trimestre dell'anno precedente): 1.800 euro
- IVA sugli acquisti (relativa al I trimestre dell'anno in corso): - 1.000 euro
= IVA a debito (relativa al I trimestre dell'anno in corso): = 800 euro
L’impresa dovrà versare, con riferimento al primo trimestre dell’anno, un importo pari a 800 euro.
Occorre precisare che il differimento dei termini di registrazione delle fatture emesse ha valenza solamente ai fini IVA e non ai fini del reddito.
Liquidazioni periodiche IVA - aspetti fiscali
Periodicità liquidazione IVA
La registrazione delle fatture di acquisto
IVA a debito
IVA a debito
Versamento IVA
Erario c/IVA